COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul RECLAMO N. 90 della società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 20.02.2009 (Ammenda di € 500,00, squalifica calciatori CANNIZZARO Domenico e OLIVERI Francesco per SETTE gare, squalifica calciatori ASTORNO Simone, CIMATO Sabatino, D’AGOSTINO Giuseppe, FAZZARI Girolamo, FIUMARA Francesco, MEGNA Francesco e SERRETI Vincenzo per CINQUE gare, inibizione Sig. IANNACI Nicola fino al 18.03.2009).

RECLAMO N. 90 della società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 20.02.2009 (Ammenda di € 500,00, squalifica calciatori CANNIZZARO Domenico e OLIVERI Francesco per SETTE gare, squalifica calciatori ASTORNO Simone, CIMATO Sabatino, D’AGOSTINO Giuseppe, FAZZARI Girolamo, FIUMARA Francesco, MEGNA Francesco e SERRETI Vincenzo per CINQUE gare, inibizione Sig. IANNACI Nicola fino al 18.03.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che risulta in maniera chiara ed inequivoca che alla fine dell’incontro i giocatori nonché le riserve della società Pol. San Giuseppe Rosarno, si sono resi protagonisti di atti di violenza tanto grave quanto gratuita, che si concretizzavano in una vera e propria “caccia all’uomo” nei confronti anche dei sostenitori della squadra ospitante; la gravità dei fatti refertanti senza ombra di dubbio o interpretazione, comportano la conferma in toto delle sanzioni a carico dei tesserati della società ricorrente; visto e applicato l’art. 36, comma 3 del C.G.S. ricorrono gli estremi per l’aggravio delle sanzioni a carico della società ricorrente; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. irroga, a titolo di aggravio, la DIFFIDA del campo di gioco della società Pol. San Giuseppe Rosarno;
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