COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 91 del Sig. AQUINO Rocco (soc. A.S.D. Marina di Gioiosa) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°101 del 19.02.2009 (Inibizione fino al 29.04.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 91 del Sig. AQUINO Rocco (soc. A.S.D. Marina di Gioiosa) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°101 del 19.02.2009 (Inibizione fino al 29.04.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che i fatti ascritti al ricorrente sono senza alcun dubbio riprovevoli, ma non di meno considerata la lieve entità della protesta del Sig. Aquino Rocco, appare opportuno riformare la sanzione riducendola più confacente alla realtà dei fatti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Sig. AQUINO Rocco fino al 31 MARZO 2009; dispone, accreditarsi la tassa sul conto della società Marina di Gioiosa.
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