COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 92 della società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.02.2009 (Squalifica calciatori CORASANITI Marco e MINNITI Piero per QUATTRO giornate di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 92 della società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.02.2009 (Squalifica calciatori CORASANITI Marco e MINNITI Piero per QUATTRO giornate di gara). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dall’esame del referto di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitta appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a Corasaniti Marco e Minniti Piero ed in particolare che va tenuto conto che i fatti sono accaduti a fine gara quando la tensione e lo stress provocano delle reazioni emotive, nella fattispecie limitate ad atteggiamenti irriguardosi, che richiedono una particolare valutazione sanzionatoria; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori CORASANITI Marco e MINNITI Piero a TRE giornate; dispone, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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