COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 06/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANTALLA – NUOVA VIRGILIO MAROSO DISPUTATA IL 08.02.2009 A PANTALLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA DI €.800,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 06/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANTALLA – NUOVA VIRGILIO MAROSO DISPUTATA IL 08.02.2009 A PANTALLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER AMMENDA DI €.800,00. A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.03.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha sostanzialmente confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa gli episodi verificatisi a fine gara da parte di un tifoso. L’arbitro ha però precisato che il suddetto tifoso non è entrato nel recinto dello spogliatoio in quanto bloccato dal fattivo intervento dei dirigenti del Pantalla. Alla luce di tali chiarimenti, si ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in €. 600,00. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Pantalla, riduce l’ammenda inflitta ad €.600,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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