COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI OMOLOGARE IL RISULTATO, CONSEGUITO SUL CAMPO, DELLA GARA ASD PRO CELANO 2006 / AMATORI AIELLI DISPUTATA IL 31/01/09 PER IL CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE PROVICIALE DI L’AQUILA. (C.U. N.29 DEL 19.02.2009)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI OMOLOGARE IL RISULTATO, CONSEGUITO SUL CAMPO, DELLA GARA ASD PRO CELANO 2006 / AMATORI AIELLI DISPUTATA IL 31/01/09 PER IL CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE PROVICIALE DI L’AQUILA. (C.U. N.29 DEL 19.02.2009) Con reclamo ritualmente proposto, la società sportiva Amatori Aielli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S chiedendo di infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Celano 2006 (Amatori) per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Renzi Walter che non aveva titolo a parteciparvi poiché precedentemente tesserato ed utilizzato in gare ufficiali dalla società Sportland F.C. Celano. La società controinteressata faceva pervenire controdeduzioni con le quali affermava che il calciatore Renzi Walter, dopo aver conseguito regolare nulla-osta dalla società Sportland F.C. Celano con la quale era tesserato, aveva disputato solo quattro gare ufficiali con quest’ultima. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato Regionale, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Celano 2006 ha utilizzato il calciatore Renzi Walter, il quale risulta non svincolato dalla società Sportland F.C. Celano e quindi non aveva titolo a prendere parte alla gara in oggetto. Nel caso di specie, quindi, deve essere applicato il punto “C”, del Regolamento Amatori di cui al C.U. n. 2 del 10/07/2008 e non il punto “G”, così come erroneamente fatto dal primo giudice. Alla Soc. Pro Celano 2006 Amatori va, pertanto, applicata la sanzione della perdita della gara nonché quella economica dell’ammenda di € 75,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, infligge alla società Pro Celano 2006 la sanzione della perdita della gara con il punteggio Pro Celano 2006 / Amatori Aielli 0 a 3. Delibera, inoltre, di accreditare la tassa di reclamo, ove versata.
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