COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI DELLA ASD GARRUFO 1982 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 250,00; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 DEL CALCIATORE PASQUALINI LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA GARRUFO 1982 / VIGOR 88 DISPUTATA IL 03/01/2009 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. G (C.U. N. 34 DEL 08.01.2009 CRA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI DELLA ASD GARRUFO 1982 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 250,00; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 DEL CALCIATORE PASQUALINI LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA GARRUFO 1982 / VIGOR 88 DISPUTATA IL 03/01/2009 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. G (C.U. N. 34 DEL 08.01.2009 CRA) Con separati appelli, ritualmente proposti, che si riuniscono per evidenti ragioni di connessione, la società ASD Garrufo 1982 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del Pasqualini per aver lo stesso colpito l’arbitro sul petto con due mani chiuse a pugno, facendolo indietreggiare per circa due metri e per avergli procurato un trauma contusivo giudicato guaribile in giorni 5 dal P.S. dell’Ospedale di Giulianova e nei confronti della società per aver propri sostenitori rivolto reiterate ingiurie e minacce allo stesso direttore di gara mentre propri dirigenti non si sarebbero adoperati per accertare le condizioni di salute di quest’ultimo. La stessa appellante ha concluso per l’annullamento o la riduzione delle sanzioni sul presupposto che il Pasqualini aveva semplicemente protestato nei confronti dell’arbitro dopo averlo spinto al petto con entrambe le mani senza strattonarlo né farlo indietreggiare tanto che questi non aveva subito particolari conseguenze visto che, invece di recarsi nel vicino Ospedale di S. Omero, posizionato a breve distanza, si era recato a distanza di qualche ora a quello più lontano di Giulianova, guidando persino la propria autovettura. Relativamente all’ammenda ha dedotto la insussistenza delle pretese ingiurie e minacce mentre il dirigente accompagnatore non aveva ricevuto alcuna segnalazione relativa alle pretese conseguenze del gesto del Pasqualini. Tali conclusioni sono state ribadite dinanzi alla Commissione dalla società appellante nell’odierna seduta. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti, precisando di aver chiesto all’addetto all’arbitro una busta di ghiaccio e di non averla ricevuta se non dopo l’intervento di un dirigente della Vigor 88. Precisava inoltre che il colpo subito ad opera del Pasqualini gli aveva procurato momentaneo dolore che non gli aveva però impedito di portare a termine la gara. Osserva la Commissione che la sanzione dell’ammenda deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata ai fatti contestati sia con riferimento al gesto compiuto dal Pasqualini che al comportamento tenuto da sostenitori e dirigenti. Deve essere invece ridotta la squalifica inflitta al calciatore Pasqualini Luca atteso che lo stesso direttore di gara ha precisato che il colpo ricevuto gli ha procurato solo momentaneo dolore, tanto da consentirgli di proseguire la direzione della gara e di farsi visitare a distanza di più di un’ora dal termine della gara stessa presso l’Ospedale di Giulianova, dopo aver guidato la propria autovettura. E’ singolare, peraltro, che lo stesso arbitro, invece di recarsi a fine gara nel vicino Ospedale di S.Omero, ha preferito farsi visitare nel più lontano Ospedale di Giulianova guidando la propria autovettura, con ciò dimostrando che le conseguenze dell’episodio non erano così gravi per come descritte dallo stesso e per come valutate dal primo giudice. Resta comunque il fatto che il Pasqualini si è reso responsabile di una condotta non regolamentare che ha provocato allo stesso direttore di gara un trauma contusivo giudicato guaribile in giorni cinque dai sanitari del P.S. dell’Ospedale di Giulianova, con la conseguenza che, a prescindere dalle intenzioni che hanno animato il comportamento dello stesso, appare più equa la sanzione della squalifica come da dispositivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pasqualini Luca fino al 31/08/2010 confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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