COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC CAVIKOS BIANDRONNO Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Laveno/Cavikos del 19/02/2009 C.U. n.25 della Delegazione di VARESE datato 26/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC CAVIKOS BIANDRONNO Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Laveno/Cavikos del 19/02/2009 C.U. n.25 della Delegazione di VARESE datato 26/02/2009 La società CAVIKOS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DEL GRANDE NICOLO’ per 4 gare, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti ufficiali, tenuto conto del fatto che il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, descrive chiaramente il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato, rileva quanto segue: il calciatore DEL GRANDE, in seguito alla notifica del provvedimento disciplinare, dopo essersi momentaneamente allontanato dal terreno di gioco, rientrava in campo sul lato opposto alle panchine e ivi stazionava fino al termine della gara. Il DEL GRANDE pur essendo stato già espulso, rimaneva sul terreno di gioco per proferire continui insulti nei confronti del direttore di gara. Le reiterate offese proseguivano sino al termine della gara. Inoltre lo stesso calciatore si rivolgeva in modo animato e litigioso anche nei confronti di alcuni spettatori in tribuna. pertanto, alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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