COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Buccinasco Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Buccinasco/Aprile 81 del 01/02/2009 C.U. n.29 della Delegazione di MILANO datato 12/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Buccinasco Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Buccinasco/Aprile 81 del 01/02/2009 C.U. n.29 della Delegazione di MILANO datato 12/02/2009 La società BUCCINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha confermato il risultato conseguito sul campo rigettando l’istanza proposta dalla società BUCCINASCO lamentando che la società APRILE 81 dal 38’ del 2° T avrebbe giocato con un solo “fuori quota” in quanto, come compare dal referto arbitrale, il n.7 Antonio ZANETTI classe 87 sarebbe entrato solo al 38’ del 2° T sostituendo il n.2 Matteo COLCIAGO. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva che: come da dichiarazione scritta rilasciata dal direttore di gara a Questa Commissione emerge che il calciatore n.7 Antonio ZANETTI, contrariamente a quanto riportato erroneamente nel referto arbitrale, non è entrato in campo al 38’ del 2° T, ma è stato impiegato per tutta la durata della gara. Ciò in quanto al 38’ del 2° T la società APRILE 81 ah sostituito il n.14 Maurizio ARAMMIS con il n.2 Matteo COLCIAGO e non come riportato erroneamente nel referto arbitrale con il n.7 Antonio ZANETTI. Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del GS che ha ritenuto regolare la gara in quanto la società APRILE 81 ha impiegato per tutta la durata della gara due “giovani calciatori” così come previsto dal CU n.3 del CRL datato 17/07/2008. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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