COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI Gara: C.S.D. CALCIO GIOIA – A.S.D. REAL SANNICANDRO del 15 febbraio 2009 (Reclamo della società – A.S.D. REAL SANNICANDRO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 19.2.2009 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI Gara: C.S.D. CALCIO GIOIA - A.S.D. REAL SANNICANDRO del 15 febbraio 2009 (Reclamo della società - A.S.D. REAL SANNICANDRO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 19.2.2009 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che l’arbitro ha dichiarato di aver constatato al suo arrivo sul campo che “ il terreno di gioco era completamente innevato” e che vi era “l’impossibilità di giocare sul terreno di gioco”; considerato altresì che ai sensi dell’art. 60 n. 3 delle NOIF, qualora l’impraticabilità del campo fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara ”l’arbitro può prescindere dalla presenza e quindi dalla identificazione delle due squadre”; ritenuto pertanto che il provvedimento adottato dal primo giudice non merita censura e va quindi confermato PQM; DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL SANNICANDRO e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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