COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di Fabio SANGIORGIO per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt.35 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art.22, comma VII, del CGS, per aver indirizzato all’arbitro epiteti ingiuriosi nel corso della gara del 16/12/2007 (Turbigo/Valassinese) e un tentativo di aggressione.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di Fabio SANGIORGIO per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt.35 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art.22, comma VII, del CGS, per aver indirizzato all’arbitro epiteti ingiuriosi nel corso della gara del 16/12/2007 (Turbigo/Valassinese) e un tentativo di aggressione.
All’udienza avanti Questa Commissione Disciplinare Territoriale compare solamente il rappresentante della Procura Federale il quale formulava le seguenti conclusioni:
• accertata e dichiarata la responsabilità del deferito in relazione agli addebiti contestati nel deferimento comminare allo stesso la squalifica di 3 mesi.
La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che il deferito, Fabio SANGIORGIO è stato convocato correttamente e che non è comparso:
• ritenuto che vi sia la prova agli atti del comportamento contestato al sig. Fabio SANGIORGIO nell’atto di deferimento della Procura Federale;
• ritenuto altresì che la squalifica richiesta dal rappresentante della Procura in relazione alla gravità dei comportamenti contestati al deferito;
Tanto premesso e ritenuto
COMMINA
al signor FABIO SANGIORGIO la squalifica di mesi 3.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di Fabio SANGIORGIO per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt.35 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art.22, comma VII, del CGS, per aver indirizzato all’arbitro epiteti ingiuriosi nel corso della gara del 16/12/2007 (Turbigo/Valassinese) e un tentativo di aggressione."