F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 26 febbraio 2009. 4) RICORSO DEL SIG. GINO ROSSI AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A RESPONSABILE REGIONALE DI CALCIO A CINQUE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA – ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 24 FEBBRAIO 2009

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 26 febbraio 2009. 4) RICORSO DEL SIG. GINO ROSSI AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A RESPONSABILE REGIONALE DI CALCIO A CINQUE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA - ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 24 FEBBRAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del 17.2.2009) In data 16.2.2009, ore 18:50, il signor Gino Rossi depositava presso il Comitato Regionale Umbria la documentazione relativa alla sua candidatura a “Responsabile regionale del Calcio a Cinque”. Il 17.2.2009 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria, costituita con funzione di Collegio di Garanzia Elettorale, all’esito dell’esame della candidatura presentata dal signor Rossi Gino dichiarava, come da verbale, “l’inammissibilità della candidatura del signor Rossi Gino, in quanto delle 19 designazioni presentate solo 8 sono valide, in particolare…….. 4 non sono valide poiché presentate da società che hanno designato anche il candidato signor Stefano Mignini. Conseguentemente il signor Gino Rossi non ha raggiunto il numero minimo di 10 designazioni”. Lo stesso 17.2.2009 il Comitato Regionale Umbria comunicava, a mezzo telegramma, l’inammissibiltà della sua candidatura al signor Gino Rossi. L’odierno reclamante a seguito di ricezione – il 18.2.2009 – del telegramma, il 19.2.2009 si recava presso il Comitato Regionale Umbria per richiedere copia del verbale della Commissione Disciplinare Territoriale contenente il motivo della dichiarata inammissibilità. In data 19.2.2009 il signor Rossi adiva, a mezzo raccomandata A.R., pervenuta alla F.I.G.C. il 25.2.2009, la C.G.F., avverso il procedimento di inammissibilità, sostenendo, nel merito, la validità delle 4 doppie candidature espresse sia per il reclamante che per altro candidato sulla scorta del richiamo all’art. 8 delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.(ndr norma che comunque sancisce il principio in base al quale le designazioni espresse dalle società aventi diritto, devono essere pari al numero delle cariche – posti disponibili – in sede elettorale). Il reclamo deve essere respinto. La Corte, infatti, con recentissima pronuncia (Com. Uff. 126/CGF del 25.2.2009) esaminando analogo reclamo, in particolare in tema di cd doppie designazioni, ha statuito: “In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e/o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora certa della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso, ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa, con atto da inviare alla Commissione nei termini previsti dalla scadenza per la presentazione delle designazioni.” Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gino Rossi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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