F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009. 1) RICORSO DEL CALCIATORE FIMIANI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VITERBESE/MONTEROTONDO DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009. 1) RICORSO DEL CALCIATORE FIMIANI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VITERBESE/MONTEROTONDO DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; -rilevato che il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009, ha sanzionato il calciatore Fimiani Patrizio della A.S. Viterbese, con 3 gare effettive per comportamento antisportivo ed offensivo nei confronti di un avversario; -rilevato che avverso tale decisione ricorreva lo stesso che negava di aver spintonato un calciatore della squadra avversa e,per tali motivi, chiedeva una riduzione della sanzione; -ritenuto, che dall’esame del referto arbitrale che, giova ricordare, gode di fede privilegiata in ambito federale, emerge, in maniera inequivocabile, che il Fimiani, alzandosi dalla panchina e dopo essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, abbia spintonava ed insultava un avversario; -ritenuto, che, non sussistono in fatto che consentano di dosare verso il basso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo che appare, pertanto, congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fimiani Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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