F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009. 2) RICORSO DEL SIG. PAPPONETTI ANTONIO AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 31 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009. 2) RICORSO DEL SIG. PAPPONETTI ANTONIO AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO - ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 31 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009) Con reclamo tempestivamente proposto, il signor Antonio Papponetti ha impugnato l’esclusione comminata dalla commissione elettorale candidatura a Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C.. In particolare il reclamante contesta la statuizione della Commissione nella parte in cui ha deliberato circa la non validità delle designazioni per doppia indicazione, ritenendo in assenza di apposita previsione come l’art. 8 delle Norme procedurali delle Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti non stabilisce un numero massimo di designazioni e non prevede che in caso di duplice candidatura da parte di una stessa società il voto sia invalidato dovendo al più portare al deferimento delle società che hanno compiuto la violazione. La parte chiede altresì istruttoria tesa a verificare le candidature ricevute dal sig. Daniele Ortolano. Sottolinea ancora, come 9 società indicate nell’impugnazione avrebbero esclusivamente proposto la sua candidatura tant’è che avrebbero sostenuto a mezzo di dichiarazione spontanea versata in atti che mai avrebbero apposto una indicazione oltre a quella a favore del signor Antonio Papponetti e che eventuali sottoscrizioni in favore della candidatura del signor Daniele Ortolano non sarebbero proprie. In ogni caso dette designazioni – sempre secondo le dichiarazioni rilasciate dai citati rappresentanti - dovrebbero ritenersi revocate confermandosi unicamente quelle a favore del Papponetti. Osserva la Corte esaminati gli atti come il reclamo sia infondato. In primo luogo per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un solo candidato. A questo proposito del tutto correttamente la Commissione ha ritenuto invalide designazioni che portavano più candidature. In tal senso di recente questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 126/CGF del 25.2.2009) ha già avuto modo di statuire su analogo ricorso proposto con riferimento alle elezioni relative al Comitato Regionale Emilia Romagna osservando che: “In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora certa della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso, ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa, con atto da inviare alla Commissione nei termini previsti dalla scadenza per la presentazione delle designazioni.” In applicazione di detto principio si osserva come il comportamento dei legali rappresentanti delle società che hanno formato la dichiarazione posta a sostegno dell’odierno ricorso, non riesce a scalfire la correttezza dell’operato della Commissione, risultando altresì, da un esame prima facie, le sottoscrizioni non difformi nel raffronto tra le schede In primo luogo gli stessi rappresentanti ritengono non a loro attribuibile la sottoscrizione apposta alla scheda indicante il nominativo dell’Ortolano e ne disconoscono l’autenticità. Esprimono poi però una subordinata in cui chiedono comunque di ritenere valida solo la designazione a favore del Papponetti revocando la designazione all’Ortolano. Così come statuito nel precedente richiamato, in ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del diverso orientamento espresso, sarebbe stato necessario che, esplicitamente ed in maniera palese, fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di togliere ogni efficacia alla designazione dell’Ortolano; ben prima delle operazioni di spoglio (e comunque nel termine previsto per presentare la designazione stessa), così da mettere la Commissione nelle condizioni di valutare la fattispecie e non dopo l’esito del voto, così conoscendosi e potendosi ex post mutare gli orientamenti elettorali. Ancora la invocata revoca della designazione dell’ Ortolano comunque non potrebbe trovare ingresso per due ordini di ragioni. In primo luogo i principi – sempre ammesso e non concesso che sia ammessa la revoca – non ammettono una revoca condizionata. In secondo luogo non si riesce a comprendere come si chieda di potersi avvalere, anche solo ai fini di una revoca, di un atto di cui se ne disconosce la sottoscrizione. Non può, infatti, trovare ingresso la subordinata, finalizzata e tesa a far considerare per veritiera la firma - solo ai fini della revoca – quando nel contempo, appunto, si disconosce la propria firma. In ogni caso posto che la parte ha prodotto attestazioni di soggetti che disconoscono la autenticità della sottoscrizione, questa Corte ritiene che gli atti vadano trasmessi alla competente Procura Federale per ogni idoneo accertamento teso alla verificazione della sottoscrizione contestata e per ogni eventuale ulteriore provvedimento all’esito dell’indagine sul punto condotta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Papponetti Antonio e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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