F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009. 3) RICORSO DEL SIG. FREZZA LUIGI AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 31 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009.
3) RICORSO DEL SIG. FREZZA LUIGI AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO - ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 31 GENNAIO 2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009)
Con reclamo tempestivamente proposto, il signor Luigi Frezza ha impugnato l’esclusione comminata dalla Commissione Elettorale della propria candidatura a Consigliere del Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C.. In particolare il reclamante contesta la statuizione della Commissione nella parte in cui ha deliberato circa la non validità delle designazioni per doppia indicazione, ritenendo, in assenza di apposita previsione, come l’art. 8 delle Norme procedurali delle Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti non stabilisca un numero massimo di designazioni e non preveda che in caso di duplice candidatura da parte di una stessa società il voto sia invalidato dovendo al più portare al deferimento delle società che hanno compiuto la violazione. La parte chiede altresì istruttoria tesa a verificare le candidature ricevute dai sigg.ri Di Carlo, Di Santo, Giovannelli, Iannuzzi, Memmo e Pettinari. Sottolinea ancora, come 4 società indicate nell’impugnazione avrebbero esclusivamente proposto la sua candidatura tant’è che avrebbero sostenuto a mezzo di dichiarazione spontanea non rinvenuta in atti che mai avrebbero apposto una indicazione oltre a quella a favore del sig. Antonio Papponetti (estraneo al presente ricorso) e che eventuali sottoscrizioni in favore della candidatura del signor Daniele Ortolano, anch’esso estraneo al presente giudizio, non sarebbero proprie. In ogni caso dette designazioni – sempre secondo le dichiarazioni riportate come provenienti dai citati rappresentanti - dovrebbero ritenersi revocate confermandosi unicamente quelle a favore del Papponetti. Osserva la Corte, esaminati gli atti, come il reclamo sia del tutto inammissibile e comunque infondato. Preliminarmente si pone in luce come il ricorso sia articolato su motivi riguardanti altri soggetti non coinvolti nella candidatura a Consigliere con particolare riferimento alle invocate dichiarazioni dei Presidenti delle società, solo indicate e non versate in atti, che, infatti, riguardano la candidatura a Presidente e la designazione a favore del Papponetti ovvero dell’Ortolano estranei entrambi alla competizione elettorale di cui si discute. Comunque, nel merito, il ricorso è parimenti infondato. In primo luogo per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un ben preciso numero di candidati. A questo proposito del tutto correttamente la Commissione ha ritenuto invalide designazioni che portavano più candidature ultronee a quelle previste. In tal senso di recente questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 126/CGF del 25.2.2009) ha già avuto modo di statuire su analogo ricorso proposto con riferimento alle elezioni relative al Comitato Regionale Emilia Romagna osservando che: “In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora certa della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso, ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa, con atto da inviare alla Commissione nei termini previsti dalla scadenza per la presentazione delle designazioni.” In applicazione di detto principio si osserva come il comportamento dei legali rappresentanti delle società che secondo il ricorrente avrebbero formato la dichiarazione posta a sostegno dell’odierno ricorso, non riesce a scalfire la correttezza dell’operato della Commissione, risultando altresì, da un esame prima facie, le sottoscrizioni non difformi nel raffronto tra le schede indicanti i nominativi dei sigg.ri Di Carlo, Di Santo, Giovannelli, Iannuzzi, Memmo e Pettinari. Le dichiarazioni invocate nel ricorso, poi, come già visto, si riferiscono però al diverso contesto delle elezioni a Presidente che vedeva contrapposto il Papponetti all’Ortolano e pertanto non sono utilizzabili in questa sede. In ogni caso, ove comunque le dichiarazioni dei Presidenti delle società dovessero ritenersi non riferite alla contesa fra l’Ortolano e il Papponetti ma a quella fra i sigg.ri Di Carlo, Di Santo, Giovannelli, Iannuzzi, Memmo, Pettinari ed il Frezza ed il consequenziale disconosconoscimento dell’autenticità delle firme ritenendosi valida solo la candidatura a favore del Frezza stesso, il discorso non cambia. Infatti, i Presidenti esprimerebbero, sempre a dire del ricorrente, una subordinata in cui chiedono comunque di ritenere valida solo la designazione a favore del Frezza revocando la designazione agli altri nominativi. Così come statuito nel precedente richiamato, in ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del diverso orientamento espresso, sarebbe stato necessario che, esplicitamente ed in maniera palese, fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di provare di ogni efficacia la designazione ben prima delle operazioni di spoglio (e comunque nel termine previsto per presentare la designazione stessa), così da porre la Commissione nelle condizioni di valutare la fattispecie e non dopo l’esito del voto, così conoscendosi e potendosi ex post mutare gli orientamenti elettorali. Ancora, la invocata revoca della designazione dei sigg.ri Di Carlo, Di Santo, Giovannelli, Iannuzzi, Memmo e Pettinari comunque non potrebbe trovare ingresso per due ordini di ragioni. In primo luogo i principi generali – sempre ammesso e non concesso che sia ammessa la revoca - non ammettono una revoca condizionata. In secondo luogo non si riesce a comprendere come si chieda di potersi avvalere, anche solo ai fini di una revoca, di un atto di cui se ne disconosce la sottoscrizione. Non può, infatti, trovare ingresso la subordinata, finalizzata e tesa a far considerare per veritiera la firma - solo ai fini della revoca – quando nel contempo, appunto, si disconosce la propria firma. In ogni caso posto che la parte ha invocato attestazioni di soggetti che disconoscono la autenticità della sottoscrizione, questa Corte ritiene che gli atti vadano trasmessi alla competente Procura Federale per ogni idoneo accertamento teso alla verificazione della sottoscrizione contestata e per ogni eventuale ulteriore provvedimento all’esito dell’indagine sul punto condotta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Frezza Luigi e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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