F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 27 febbraio 2009. 5) RICORSO S.S. FORMIA CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA/COLLEFERRO DEL 7.9.08
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 27 febbraio 2009.
5) RICORSO S.S. FORMIA CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA/COLLEFERRO DEL 7.9.08
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 39 del 23.10.08)
Fatto Il Presidente della società sportiva Formia Calcio ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'articolo 39, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva contro la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, adottata con Com. Uff. n. 39 del 23 ottobre 2008, relativamente alla gara Formia-Colleferro del 7 settembre 2008 del Campionato di Eccellenza. Alla gara aveva preso parte il calciatore Giacomo Lorenzi, in assunta posizione irregolare, in quanto gravato da un residuo di squalifica per una giornata. Pertanto la società ricorrente aveva proposto reclamo in data 15 settembre 2008 a mezzo fax al giudice sportivo al fine di ottenere la condanna della società Colleferro alla perdita della gara, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. La società reclamata ha inviato controdeduzioni al Giudice di primo grado, eccependo la mancata ricezione dell'atto, trasmesso, a suo dire, a un numero di utenza fax diverso dal proprio. L'odierna società ricorrente trasmetteva memoria di replica, sostenendo l'assoluta regolarità del proprio operato, in quanto il numero di fax della controparte presso cui era stato inviato il ricorso risultava ricavato dal sito ufficiale del Comitato Regionale Lazio, dal quale risultava ancora il medesimo numero. In ogni caso la società Formia Calcio chiedeva la remissione nei termini per la notifica dell'atto alla controparte. Il Giudice Sportivo, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore, irrogava al sodalizio romano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. A questo punto la società Colleferro proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale, deducendo ancora l'inammissibilità del ricorso di prima istanza per difetto di contraddittorio e comunque insisteva per la regolarità della posizione del calciatore. La Commissione Disciplinare convocava e ammetteva alla discussione solo i rappresentanti del Colleferro Calcio, senza consentire l'intervento al dibattimento dell'odierna ricorrente, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta. Quindi l'organo giudicante di secondo grado accoglieva il reclamo della società romana e ripristinava il risultato acquisito sul campo della gara in oggetto. Tanto premesso, la società Formia Calcio, nel proporre ricorso per revocazione, deduce sostanzialmente due motivi: il primo, con il quale ritiene esserci stata violazione del contraddittorio, ai sensi degli articoli 34, comma 6, e 44, comma 1.2. C.G.S.; il secondo, con il quale ritiene esserci stato l'errore di fatto, ai sensi dell'articolo 39, lett. e), C.G.S., laddove la commissione disciplinare, nonostante la richiesta in tal senso formulata con le controdeduzioni del 9 ottobre 2008, non ha convocato la società medesima per la discussione. Pertanto, ha chiesto, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso per revocazione, che venga revocata la decisione di cui al Com. Uff. n. 39 del 23 ottobre 2008 e confermata la decisione di primo grado, laddove aveva inflitto alla società Colleferro Calcio la punizione sportiva della perdita della gara. Quest'ultima si è costituita, deducendo l'irricevibilità del ricorso per revocazione, poiché proposto oltre il termine perentorio di cui all'articolo 37, lett. a), C.G.S.. Diritto 1. Preliminarmente la Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, dichiara infondata l'eccezione di irricevibilità proposta dalla società resistente e dichiara ricevibile il ricorso. Infatti nel procedimento di revocazione e revisione non si applica il termine previsto dall'articolo 37, lett. a), bensì quello espressamente previsto per tale tipo di procedimento dall'articolo 39, 1 comma, laddove stabilisce che le sentenze inappellabili o divenute irrevocabili possono essere impugnate per revocazione entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti. Per le ragioni che verranno esposte, la scoperta del fatto, nel caso di specie, non può che essere quello della pubblicazione della sentenza di secondo grado. 2. Il ricorso è ammissibile. La ricorrente deduce sostanzialmente che la Commissione di secondo grado è incorsa in errore di fatto ai sensi dell'articolo 39, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, laddove, nonostante la richiesta in tal senso formulata con le controdeduzioni del 9 ottobre 2008, non ha convocato la società medesima per la discussione, addivenendo peraltro ad una pronuncia di accoglimento del ricorso dell'altra società, risultata invece soccombente nel primo giudizio. Premesso che la richiesta esiste agli atti e non è stata contestata dalla società resistente e premesso che gli articoli 34, comma 6, e 44, comma 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva stabiliscono che la parte deve essere ascoltata ove ne faccia espressamente richiesta, non vi è dubbio che la mancata convocazione costituisce una grave violazione della norma diretta a garantire il principio del contraddittorio, che costituisce uno dei principi fondanti di ogni procedimento giustiziale. Pertanto, il collegio deve valutare se tale palese violazione possa essere inquadrata o meno nell'ipotesi di cui all'articolo 39, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva. La disposizione, dopo aver stabilito che tutte le decisioni possono essere impugnate per revocazione di casi espressamente previsti, così recita: <>. Il collegio osserva che nel caso di specie non viene in rilievo la violazione della norma posta a garanzia del contraddittorio, che farebbe indubbiamente transitare la fattispecie nell'errore di diritto, bensì uno specifico errore sul fatto, costituito dalla mancata percezione, da parte dell'organo giudicante, del fatto costituito dalla richiesta, presentata in forma documentale, della odierna ricorrente. La prova di ciò è data dalla significativa circostanza che nella decisione, ora impugnata, nessuna osservazione viene effettuata sulla questione del mancato contraddittorio. Pertanto è ragionevole ritenere che la Commissione ha completamente ignorato la presenza della richiesta agli atti. Tanto più che essa riguardava una facoltà fondamentale della parte processuale. In conclusione il ricorso va accolto e la decisione va annullata. Il procedimento va rinviato alla commissione di secondo grado, che, in diversa composizione, procederà al riesame di merito del ricorso. P.Q.M. La C.G.F. accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società S.S. Formia Calcio di Formia (Latina) e per l’effetto annulla la decisione impugnata rimettendo gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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