F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’A.S.D. CASTIGLIONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA CASTIGLIONE/ADRANO CALCIO DEL 21.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009.
2) RICORSO DELL’A.S.D. CASTIGLIONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA CASTIGLIONE/ADRANO CALCIO DEL 21.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)
Al termine della gara indicata in epigrafe, uno dei collaboratori dell’arbitro mentre rientrava negli spogliatoi veniva colpito con un calcio da un soggetto non identificato – sostenitore della società ospitante - che riusciva ad introdursi, attraverso un cancello lasciato aperto, nello spazio intercorrente tra il recinto di giuoco e lo spogliatoio, venendo altresì fatto oggetto - da parte di altri sostenitori della predetta società - di sputi che lo raggiungevano in varie parti del corpo. Tutta la terna arbitrale era insultata mentre in auto si allontanava dall’impianto di giuoco, l’auto stessa era fatta segno di numerosi sputi e colpi da parte dei sostenitori locali. Il Giudice Sportivo comminava € 4.000,00 di ammenda oltre alla sanzione dello svolgimento di una gara a porte chiuse a carico della società Castiglione. Con fax in data 24.9.2008 la società Castiglione preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti. Con nota del 26.9.2008, la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti. Proponeva tempestivo reclamo in data 29.9.2008 la società Castiglione la quale, evidenziava come aveva posto in essere ogni misura idonea ad evitare comportamenti scorretti dei propri tifosi, sottolineando che tutti i dirigenti si erano adoperati per impedire gli eventi e mantenere la situazione più possibile tranquilla; chiedeva pertanto la riforma della decisione anche a mezzo di una chiusura parziale dei settori dello stadio e la riduzione dell’ammenda. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che l’assistente dell’arbitro è stato colpito a fine gara e che il medesimo assistente è stato oggetto di sputi. La circostanza che questi ultimi provenissero prevalentemente da donne non elide minimamente la portata dei fatti, così come sotto il medesimo profilo la società è responsabile del gravissimo attentato alla sicurezza dell’assistente arbitrale, essendo le misure poste in essere assolutamente non idonee tant’è che lo stesso assistente è stato colpito. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti come la sanzione a carico della società sia corretta ed in linea con i precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Castiglione di Castiglione di Sicilia (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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