F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009. 3) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009.
3) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 28.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008)
Premesso in fatto che in data 24.9.2008 il Comitato Interregionale, preso atto della temporanea inagibilità del campo comunale di Acquasantianni e della licenza concessa dal Direttore Generale del Comune di Isernia, aveva autorizzato lo svolgimento della gara di cui in epigrafe presso il Comunale “Le Piane” di quest’ultimo Comune con inizio alle ore 16:00; - che la società Renato Curi Angolana, informata dello spostamento territoriale e di orario, aveva al riguardo comunicato la sua disponibilità; - che, peraltro, nella stessa data, il Prefetto di Isernia, in base alle ragioni ostative segnalate dal locale Questore ed in particolare alla asserita impossibilità di assicurare un adeguato servizio di ordine pubblico, aveva vietato di disputare l’incontro in oggetto nello stadio come sopra indicato e presso ogni altro impianto sportivo della provincia; - che il successivo giorno 25 la società Atletico Triveneto comunicava alla F.I.G.C., L.N.D., la sopravvenuta impossibilità conseguente al provvedimento prefettizio, dichiarando al tempo stesso la propria disponibilità a quattro soluzioni alternative, e cioè, più particolarmente: a) alla inversione di campo previa autorizzazione della società avversaria; b) al reperimento con urgenza di uno stadio disponibile fuori della regione; c) ad una disputa della gara ad Isernia, ma a porte chiuse; d) ad un rinvio della partita a data da destinarsi; - che, infine, considerata la predetta situazione, il Comitato Interregionale disponeva il giorno 26 l’annullamento della gara in questione e rimetteva gli atti al Giudice sportivo per gli adempimenti di sua competenza, “non avendo la Società ospitante reperito altra struttura”; - che il Giudice Sportivo con il provvedimento indicato in epigrafe decideva per il recupero della gara di che trattasi con le modalità fissate dal Comitato Interregionale; - tutto ciò premesso, la società Renato Curi Angolana ha proposto reclamo contro quest’ultima pronuncia chiedendone la riforma, nel senso di una affermazione di responsabilità della società avversaria, con conseguente punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La pretesa non è da accogliere, poiché, come si è descritto nella narrativa della intera vicenda, non ricorrono gli estremi per la applicazione dell’art. 55.1 delle N.O.I.F. Non può dirsi, infatti, che la società Atletico Trivento avesse il dovere di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento dell’incontro, dal momento che la disputa di questo aveva formato oggetto il 25 settembre di esplicito e motivato divieto da parte del Prefetto, dopo che - e nonostante che - il giorno precedente fosse stata autorizzata dal Comitato Interregionale sul campo comunale di Isernia. Tant’è che lo stesso Comitato il giorno 26 aveva, poi, comunicato ad entrambe le compagini il sopravvenuto annullamento della gara, sicchè tentare comunque di giocarla avrebbe inequivocabilmente costituito un comportamento senz’altro materialmente e giuridicamente impossibile perché chiaramente illecito da un duplice punto di vista: dell’ordinamento dello Stato e di quello sportivo ed oltre tutto irrilevante qualunque suo risultato per la classifica delle due contendenti. Per cui non poteva nella situazione così determinatasi configurarsi la sussistenza dell’obbligo di cui ai citati artt. 54 e 55 N.O.I.F. e del tutto inconferente al riguardo si ravvisa il riferimento ad una ipotesi di forza maggiore contenuto nella motivazione della decisione impugnata. Può aggiungersi che, nonostante la vicenda si sia svolta entro ristretti limiti di tempo, neppure sarebbe da imputare alla predetta società un atteggiamento colposamente inerte a fronte delle sopravvenute difficoltà. Risulta, infatti, che essa aveva al riguardo proposto in alternativa una serie di soluzioni, di cui è stata realisticamente accolta come praticabile soltanto l’ultima, consistente nel rinvio a data da destinarsi, non essendo riuscita la Atletico Triveneto nel ristretto tempo a disposizione a trovare altra struttura idonea. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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