F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009. 3) RICORSO DELLA SSC VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009. 3) RICORSO DELLA SSC VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009) Con reclamo tempestivamente e ritualmente proposto, la S.S.C. Venezia S.p.A. impugnava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009 con la quale il Giudice di primo grado, in esito al procedimento disciplinare instaurato dalla Procura Federale F.I.G.C. - per violazione degli artt. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente in relazione all’allegato A) punto 2 del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008 e 1, comma 1, C.G.S. – infliggeva al sodalizio veneto la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica oltre l’ammenda di € 20.000,00 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte ai propri tesserati come precisate nell’atto di deferimento. In particolare, nella ricostruzione offerta dall’Ufficio di Procura, il sig. Pirro Michele, Consigliere di Amministrazione della S.S.C. Venezia S.p.A., in virtù di specifica delega conferitagli con delibera del Consiglio di Amministrazione datata 24.7.2008, avrebbe trasmesso, unitamente al soggetto responsabile del controllo contabile, Dott. Sandro Mazza, alla Co.Vi.So.C., in data 31.10.2008, una dichiarazione attestante “che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute irpef,…,riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla Lega competente, per le mensilità di maggio e giugno 2008”. La predetta dichiarazione sarebbe, tuttavia, non veritiera così come puntualmente riscontrato dalla Co.Vi.So.C. con atto del 24.11.2008, atto fatto proprio in seguito a formale trasmissione dalla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. La Commissione Disciplinare Nazionale, chiamata ad esaminare la questione in prime cure, ritenendo fondato il proposto deferimento, infliggeva alla S.S.C. Venezia S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica oltre all’ammenda di € 20.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte ai suoi tesserati (Pirro e Mazza) resisi responsabili della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. ed autonomamente sanzionati con un periodo di inibizione, rispettivamente, di 9 e 6 mesi. La società lagunare dinanzi a questa Corte, affidava la propria difesa ad un unico motivo di gravame consistente, in via preliminare e pregiudiziale, nella eccepita improcedibilità del deferimento stante l’assenza in capo al Sig. Pirro Michele della qualifica di legale rappresentante della odierna ricorrente. Precisa la reclamante che difetterebbe la cd immedesimazione organica tra il Dott. Michele Pirro e la società sanzionata, con la tranciante conseguenza del venir meno di qualsiasi profilo disciplinare in capo alla S.S.C. Venezia S.p.A. Nel corso dell’udienza tenutasi nel contraddittorio delle parti, il rappresentante della Procura ribadendo la posizione espressa in primo grado chiedeva confermarsi la decisione gravata anche in considerazione, dal punto di vista sostanziale, della incontestata ed incontestabile inadempienza contabile posta in essere dall’S.S.C. Venezia S.p.A. mentre quest’ultima ribadiva la pregiudiziale ritenendola assorbente del merito pur essendo stata espressamente invitata a prendere posizione sul punto dalla Corte stessa. Tanto premesso, in ordine logico, occorre esaminare il profilo pregiudiziale avanzato dalla ricorrente e cioè a dire improcedibilità del giudizio per carenza di potere in capo al Sig. Michele Pirro. La Corte osserva come tale eccezione non possa trovare ingresso in quanto come già evidenziato in recente connessa decisione resa a seguito di autonomo appello avanzato proprio dal Sig. Pirro Michele (Com. Uff. n. 144/CGF del 5.3.2009, n. 1) “omissis… la qualifica di rappresentante legale di una società individua il o i soggetti che, muniti di idonea procura o idonei poteri statutari, ovvero provenienti da specifiche delibere assembleari, hanno il potere di impegnare giuridicamente ed economicamente la società nei confronti dei soci stessi o di qualunque terzo. L’interpretazione della legale rappresentanza si estende nel senso di considerare “il rappresentante legale” di una società colui che, in quanto munito anche solo di una procura speciale, in forza di quella procura ha il potere di rappresentare la società medesima. Nel caso di specie, il signor Pirro Michele aveva ricevuto una specifica ed apposita delega del Consiglio di Amministrazione in data 24.7.2008 con la quale veniva delegato con specifici poteri all’interno della società. …..omissis… la sua delega è circoscritta ai rapporti con Lega e Co.Vi.So.C.oggetto del deferimento di cui al presente ricorso. Pertanto, la Corte rileva che il signor Michele Pirro nella vicenda de quo riveste indiscutibilmente la qualifica di rappresentante legale della S.S.C. Venezia S.p.A. essendo egli un Consigliere delegato della società stessa munito di questi specifici poteri.” Ne consegue, incontestato l’aspetto sostanziale ( mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali degli emolumenti dovuti a tesserati lavoratori dipendenti ….omissis…. delle ritenute Irpef, dei contribuiti Enpals ….. omissis….) così come risultante dagli atti del giudizio, e disattesa la predetta eccezione pregiudiziale, la responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. della società S.S.C. Venezia S.p.A. per l’operato ascritto, nel caso di specie, al suo legale rappresentante, Sig. Pirro Michele, per violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente in relazione all’allegato A) punto 2 del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale in riforma dell’impugnata decisione ex art. 37, comma 4 prima parte C.G.S., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Venezia S.p.A. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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