F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 15 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 02 marzo 2009. 3) RICORSO A.S.D. ENTELLA FEMM. CHIAVARI AVVERSO LE SANZIONI: • PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ENTELLA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0; • UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; SEGUITO GARA MULTEDO CALCIO FEMMINILE/ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI DEL 15.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 15 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 02 marzo 2009.
3) RICORSO A.S.D. ENTELLA FEMM. CHIAVARI AVVERSO LE SANZIONI: • PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ENTELLA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0; • UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; SEGUITO GARA MULTEDO CALCIO FEMMINILE/ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI DEL 15.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008)
La società A.D.S. Entella Femminile Chiavari ha proposto reclamo contro la decisione, adottata dal Giudice Sportivo nella seduta del 16.12.2008 e pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008 della Divisione Calcio Femminile, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla società Multedo, ha comminato alla società ricorrente la punizione della perdita della gara del 15.11.2008 con il punteggio di 3-0, in quanto nella gara è stata impiegata la calciatrice infraquindicente Camilla Repetto, risultata essere sprovvista dell'autorizzazione di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. da parte del Comitato Regionale competente per territorio, laddove prescrive appunto che essa è necessaria per “i calciatori giovani che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età ed i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età”. Deduce la società ricorrente che, in base al precedente della C.A.F. dell'8.6.1997, la norma suddetta è stata interpretata nel senso che, una volta compiuto il quindicesimo anno di età, le calciatrici possono prendere parte alle gare senza alcuna autorizzazione. Il ricorso non è fondato. La sezione osserva che secondo la chiara dizione dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F., i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare ad attività agonistiche non espressamente riservate alle categorie giovanili, dietro rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale competente. Orbene risulta pacifico, anche per la stessa ammissione della società ricorrente, che la calciatrice indicata era sprovvista dell'autorizzazione. Pertanto la Sezione condivide la decisione del primo giudice, confermando la sanzione inflitta. E’ appena il caso di osservare che l'interpretazione qui riproposta della norma era la stessa proposta con la decisione indicata dalla società ricorrente, con l'unica particolarità che in quella fattispecie si stabiliva che l'autorizzazione, rilasciata al momento del quattordicesimo anno di età, avendo durata annuale in relazione alla validità del relativo certificato medico, non doveva essere rinnovata anche al compimento del quindicesimo anno. In conclusione il ricorso va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Entella Femminile Chiavari di Chiavari (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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