F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009. 1) RICORSO DEL SIG. PIRRO MICHELE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SSC VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A) PUNTO 2 DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009.
1) RICORSO DEL SIG. PIRRO MICHELE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SSC VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A) PUNTO 2 DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 1, COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)
Con reclamo ritualmente inoltrato, il signor Pirro Michele, nella qualità di legale rappresentante delle società S.S.C. Venezia S.p.A., opponeva la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009 con la quale il Giudice di prime cure in esito al procedimento disciplinare instaurato dal Procuratore Federale per le violazioni in epigrafe indicate, gli infliggeva la sanzione dell’inibizione per mesi 9. Il ricorrente a fondamento dell’interposta impugnazione, eccepisce, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità del deferimento proposto nei suoi confronti, stante l’assenza, in capo allo stesso, della qualifica di legale rappresentante della S.S.C. Venezia S.p.A. all’epoca dei fatti per cui è causa, ritenendo che nella fattispecie in esame non sia configurabile la cosiddetta immedesimazione organica, “conditio sine qua non per la rilevabilità della responsabilità a carico del ricorrente”. Nel corso della discussione orale, il Pirro, comparso personalmente ed assistito dai propri difensori, a sostegno della richiesta declaratoria di improcedibilità, adduce un precedente in termini proprio della IIa Sezione Giudicante della Corte (Com. Uff. n. 77 del 10.12.2008) avente ad oggetto l’appello proposto dalla medesima società S.S.C. Venezia S.p.A., decisione con la quale, la Corte, dichiarava di non poter esaminare il reclamo della S.S.C. Venezia S.p.A. “in quanto sottoscritto e presentato da soggetto a ciò non autorizzato”. Aggiunge il reclamante che proprio la Commissione Disciplinare Nazionale con la impugnata decisione evidenziava come “il signor Michele Pirro sia stato nominato Consigliere delegato della società con specifico mandato alla rappresentanza della società stessa nei rapporti con la Lega e con la CO.VI.SO.C. ma non ne è il legale rappresentante”. Tanto premesso, la Corte, dopo attento vaglio della fattispecie in discussione, rileva quanto segue. Invero con il richiamato precedente, la Corte, dichiarava di non poter esaminare il reclamo della S.S.C. Venezia S.p.A. in quanto sottoscritto e presentato da soggetto a ciò non autorizzato attesa l’indiscutibile limitazione di poteri, in punto di legittimazione processuale, che nella circostanza si evinceva dagli atti di causa ed in particolare dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.7.2008. Passando, quindi, all’esame del profilo pregiudiziale evidenziato dal ricorrente la Corte, dopo attenta analisi della fattispecie in oggetto, rileva quanto segue: - la qualifica di rappresentante legale di una società individua il o i soggetti che, muniti di idonea procura o idonei poteri statutari, ovvero provenienti da specifiche delibere assembleari, hanno il potere di impegnare giuridicamente ed economicamente la società nei confronti dei soci stessi o di qualunque terzo. L’interpretazione della legale rappresentanza si estende nel senso di considerare “il rappresentante legale” di una società colui che, in quanto munito anche solo di una procura speciale, in forza di quella procura ha il potere di rappresentare la società medesima. Nel caso di specie, il signor Pirro Michele aveva ricevuto una specifica ed apposita delega del Consiglio di Amministrazione in data 24.7.2008 con la quale veniva delegato con specifici poteri all’interno della società. La sua delega non si estendeva tuttavia sino al potere di sottoscrivere ricorsi, reclami o comunque di impegnare la società S.S.C. Venezia S.p.A. nei confronti della amministrazione della Giustizia ordinaria o sportiva; al contrario, la sua delega era ed è circoscritta ai rapporti con Lega e Co.Vi.So.C oggetto del deferimento di cui al presente ricorso. Pertanto, la Corte ritiene che il signor Michele Pirro, nella vicenda de qua rivesta indiscutibilmente la qualifica di rappresentante legale della S.S.C. Venezia S.p.A. essendo egli un Consigliere delegato della società stessa munito di questi specifici poteri di impegno nei confronti della Lega di appartenenza nonché degli Organi di controllo fiscale/contabile Federali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Pirro Michele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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