COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA U.S.D. BUCCHIANICO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PUBBLICATA SUL C.U. N° 50 DEL 5/03/2009 C.R. ABRUZZO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA U.S.D. BUCCHIANICO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PUBBLICATA SUL C.U. N° 50 DEL 5/03/2009 C.R. ABRUZZO. Con reclamo del 9/3/2009, la USD BUCCHIANICO ha impugnato il provvedimento di cui sopra, con il quale questa Commissione, in accoglimento di precedente appello, aveva ridotto la sanzione della squalifica a carico del calciatore Palombaro Sivori dal 30/06/2009 al 30/04/2009, deducendo la eccessività della sanzione in relazione a quanto effettivamente accaduto . Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in ragione del fatto che il C.G.S. non ammette ulteriori gradi di impugnazione a decisioni assunte dalle Commissioni Disciplinari Territoriali quali Giudici di secondo grado, con conseguente preclusione del suo esame nel merito . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare , DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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