COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATELLA M. VULTURE AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MANFREDA MICHELE.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATELLA M. VULTURE AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MANFREDA MICHELE.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATELLA M. VULTURE avverso la squalifica per 3 gare inflitta dal G.S. al calciatore MANFREDA MICHELE, così come riportato sul C.U. n. 78 del 04.03.2009, schierato nella gara Balvano – Atella M. Vulture dell’1.03.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Preso atto, dalla lettura del rapporto di gara, che il calciatore in questione colpiva con uno schiaffetto un avversario, rivolgendogli contestualmente frasi ingiuriose;
Atteso che la sanzione inflitta dal G.S., ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. appare congrua in considerazione della qualifica di capitano rivestita dal Manfreda;
P.Q.M.
• Rigetta il proposto ricorso, confermando la squalifica di 3(tre) gare inflitta dal G.S.;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Angelo Esposito – Presidente -, Paolo Giordano e Arturo Grenci, nella seduta del 16.3.2009 ha deliberato quanto segue:
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