COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. RIDOLFI ALESSANDRO, Presidente A.S.D. GATTEO MARE, BORTOLANI ROMANO, Presidente F.C. GORZANO, BALLESTRI GINO, Presidente A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO già F.C. A.B.M., BRUNORI SANZIO, Presidente A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, GUGNONI GABRIELE, Presidente A.S.D.CABANA MELDOLA, SCANSANI GIAN PAOLO, Presidente POL. CASTELNOVESE A.D. e A.S.D. GATTEO MARE, F.C. GORZANO, A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO già F.C. A.B.M., A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, A.S.D.CABANA MELDOLA, POL. CASTELNOVESE A.D. – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. RIDOLFI ALESSANDRO, Presidente A.S.D. GATTEO MARE, BORTOLANI ROMANO, Presidente F.C. GORZANO, BALLESTRI GINO, Presidente A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO già F.C. A.B.M., BRUNORI SANZIO, Presidente A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, GUGNONI GABRIELE, Presidente A.S.D.CABANA MELDOLA, SCANSANI GIAN PAOLO, Presidente POL. CASTELNOVESE A.D. e A.S.D. GATTEO MARE, F.C. GORZANO, A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO già F.C. A.B.M., A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, A.S.D.CABANA MELDOLA, POL. CASTELNOVESE A.D. - camp. I^ categoria Con nota 3.2.2009 rep.n. 4243/1463 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art.32 comma 4 del C.G.S., le parti sopra indicate, perché rispondano : - i sigg.RIDOLFI ALESSANDRO, BORTOLANI ROMANO, BALLESTRI GINO, BRUNORI SANZIO, GUGNONI GABRIELE e SCANSANI GIAN PAOLO, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A4 - lett. f), per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18, nella stagione sportiva 2007/2008; - le società A.S.D. GATTEO MARE, F.C. GORZANO, A.S.D A.B.M. F.C. all’epoca dei fatti attualmente A.S.D.CASTELLETTESE CALCIO, A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, A.S.D. CABANA MELDOLA e POL.CASTELNOVESE A.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. CABANA MELDOLA e la POL. CASTELNOVESE A.D. , hanno fatto richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento, mentre l’A.S.D.CASTELLETTESE CALCIO ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale informa che “la nostra società svolge l’attività giovanile tramite l’A.S.D. VAL.SA., emanazione delle società di calcio di tutta la zona del Samoggia e che, per tale motivo, nel nostro impianto giocano diverse squadre del settore gionile del VAL.SA.”. Chiede di essere esonerata dall’obbligo di cui al deferimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo a 4 – lett. f, con la inibizione per giorni 15 dei sigg. RIDOLFI ALESSANDRO, BORTOLANI ROMANO, BALLESTRI GINO, BRUNORI SANZIO, GUGNONI GABRIELE e SCANSANI GIAN PAOLO con conseguente responsabilità diretta a carico dell’ A.S.D. GATTEO MARE, F.C. GORZANO, A.S.D A.B.M. F.C. all’epoca dei fatti attualmente A.S.D.CASTELLETTESE CALCIO, A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, A.S.D. CABANA MELDOLA e POL.CASTELNOVESE A.D., ai sensi dell’art. 4. comma 1, del C.G.S., con l’ammenda di € 500. La Commissione, - letto il deferimento; - letta la memoria depositata dall’A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO, e precisato che l’ordinamento attuale ritiene soddisfatto l’obbligo di cui al presente deferimento quando l’attività viene svolta direttamente dalle societa’; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - sentiti il rappresentante della POL.CASTELNOVESE che informa di aver chiesto nell’agosto 2008 alla Presidenza del C.R.E.R. deroga per la mancata iscrizione ai campionati giovanili, campionati ai quali, comunque, partecipa attraverso il Progetto Intesa All Camp, ed il rappresentante dell’A.S.CABANA MELDOLA, assistito da persona di fiducia, che, nel far presente che solo nel 2007 la società è pervenuta alla I^ categoria, assicura che nella prossima annata sarà in grado di approntare una squadra per la partecipazione ai campionati del S.G.S. e chiede una sanzione ridotta per il Presidente della Società; - valutato che il comportamento messo in atto daI sigg. RIDOLFI , BORTOLANI , BALLESTRI , BRUNORI , GUGNONI e SCANSANI integri la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A 4 – lett. f, con conseguente responsabilità diretta dell’ dell’A.S.D. GATTEO MARE, del F.C. GORZANO, dell’A.S.D A.B.M. F.C. all’epoca dei fatti attualmente A.S.D.CASTELLETTESE CALCIO, dell’A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, dell’A.S.D. CABANA MELDOLA e della POL.CASTELNOVESE A.D., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.; - ritenute congrue le sanzioni proposte dal rappresentante della Procura Federale; d e l i b e r a - di infliggere : ai sigg. RIDOLFI ALESSANDRO, BORTOLANI ROMANO, BALLESTRI GINO, BRUNORI SANZIO, GUGNONI GABRIELE e SCANSANI GIAN PAOLO la inibizione per giorni 15 ed alle società A.S.D. GATTEO MARE, F.C. GORZANO, A.S.D A.B.M. F.C. all’epoca dei fatti attualmente A.S.D.CASTELLETTESE CALCIO, A.S.D. A.PLACCI BUBANO MORDANO, A.S.D. CABANA MELDOLA e POL.CASTELNOVESE A.D. l’ammenda di € 500.
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