COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di COTTARELLI Giuseppe, Dirigente Accompagnatore della US CASTELVETRO INCROCIATELLO, di DE FEO Carmine, massaggiatore tesserato della AC ZACCARIA, della US CASTELVETRO INCROCIATELLO e della AC ZACCARIA, per rispondere: • COTTARELLI Giuseppe della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione agli arrt.62 e 66 delle NOIF per aver colposamente omesso di vigilare sul mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di gioco, consentendo l’accesso di persone estranee nel recinto di gioco, al termine della gara del 09.03.2008 Castelvetro Incrociatello-AC Zaccaria; • DE FEO Carmine della violazione dell’art.1 comma 3 CGS, non essendosi presentato a rendere al Collaboratore incaricato l’interrogatorio deferitogli, benché ritualmente intimato; • la Società US CASTELVETRO INCROCIATELLO a titolo di responsabilità oggettiva

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di COTTARELLI Giuseppe, Dirigente Accompagnatore della US CASTELVETRO INCROCIATELLO, di DE FEO Carmine, massaggiatore tesserato della AC ZACCARIA, della US CASTELVETRO INCROCIATELLO e della AC ZACCARIA, per rispondere: • COTTARELLI Giuseppe della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione agli arrt.62 e 66 delle NOIF per aver colposamente omesso di vigilare sul mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di gioco, consentendo l’accesso di persone estranee nel recinto di gioco, al termine della gara del 09.03.2008 Castelvetro Incrociatello-AC Zaccaria; • DE FEO Carmine della violazione dell’art.1 comma 3 CGS, non essendosi presentato a rendere al Collaboratore incaricato l’interrogatorio deferitogli, benché ritualmente intimato; • la Società US CASTELVETRO INCROCIATELLO a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4 comma 2 CGS, conseguente alle condotte antiregolamentari poste in essere dai propri tesserati e dirigenti, in particolare per la condotta aggressiva, violenta e discriminatoria, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui agli arrt.1,11 e 14 CGS, così come posta in essere da un suo non meglio identificato calciatore e da propri sostenitori, all’esito della gara Castelvetro Incrociatello-Zaccaria del 09.03.2008; e per la violazione ascritta a Cottarelli Giuseppe, come sopra descritta; • la Società AC ZACCARIA a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4 comma 2 CGS, conseguente alla condotta antiregolamentare posta in essere dal proprio tesserato De Feo Carmine, come sopra descritto. Alla udienza del 12.03.2009, oltre al rappresentante della Procura Federale, si è presentato il sig. Bussi Sergio, Presidente della US CASTELVETRO INCROCIATELLO, in rappresentanza della Società, il quale esibiva un certificato medico al solo scopo di giustificare la mancata presenza del sig. Cottarelli Giuseppe. Dalla AC ZACCARIA perveniva una accompagnatoria del Presidente Daniele Bonali con breve memoria del deferito De Feo Carmine, il quale, in merito alla contestazione mossagli, giustificava la sua mancata risposta alla convocazione del Collaboratore della Procura, adducendo di essere stato impegnato in turno di lavoro, appartenendo alle forze di polizia. Dopo la relazione del Presidente, nella quale venivano richiamate le dichiarazioni raccolte durante le indagini ed i documenti acquisiti, a prova della sussistenza dei fatti contestati, veniva data la parola al Presidente della US CASTELVETRO. Il sig. Bussi Sergio precisava che l’episodio in contestazione era accaduto fuori dal recinto di gioco, rilevava inoltre che nel corso delle indagini non era stato identificato, quale autore dei comportamenti addebitati, nessun tesserato della sua Società. Subito dopo, ai sensi dell’art.23 CGS, il Presidente in rappresentanza della sua Società ed il Rappresentante della Procura Federale hanno concordato la richiesta di applicazione della pena a carico della Soc. US CASTELVETRO INCROCIATELLO, quantificandola in Euro 560,00 di ammenda, tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS. Il Rappresentante della Procura Federale, inoltre, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti gli altri deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente loro contestate, con condanna alle seguenti sanzioni: • per COTTARELLI Giuseppe inibizione per mesi due ed Euro 300,00 di ammenda; • per DE FEO Carmine mesi uno di inibizione ed Euro 200,00 di ammenda; • per la società AC ZACCARIA Euro 300,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare, preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dalla Soc. US CASTELVETRO INCROCIATELLO, alla quale ha presentato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta accoglibile la sanzione concordata dalle parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati; non potendo nel caso in esame, tenuto conto degli elementi di prova raccolti, pronunciarsi provvedimento assolutorio, APPLICA • alla Società US CASTELVETRO INCROCIATELLO la sanzione di Euro 560,00 di ammenda. In relazione alle altre posizioni in oggetto di deferimento, il materiale istruttorio raccolto nella fase delle indagini ed il risultato delle stesse, peraltro non contraddetto sostanzialmente dai deferiti, porta questa Commissione a ritenere raggiunta la prova della responsabilità in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte. Per quanto concerne le sanzioni da infliggere, tenuto conto della diversa rilevanza da attribuire ai comportamenti rispettivamente contestai, si ritiene equo quantificarle nella misura indicata in dispositivo. Ciò premesso, ritenuta la responsabilità dei deferiti che non hanno definito il procedimento ai sensi dell’art.23 CGS. INFLIGGE • a COTTARELLI Giuseppe mesi due di inibizione ed Euro 100,00 di ammenda; • a DE FEO Carmine mesi uno di inibizione; • alla Società AC ZACCARIA Euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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