COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Di Rosa Giuseppe (Presidente Pro Tempore A.S.D. Akragas) 2) Sig. Pontei Calogero (Presidente in carica A.S.D. Akragas) 3) A.S.D. Akragas (AG) Procedimento 162/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Di Rosa Giuseppe (Presidente Pro Tempore A.S.D. Akragas) 2) Sig. Pontei Calogero (Presidente in carica A.S.D. Akragas) 3) A.S.D. Akragas (AG) Procedimento 162/A Considerato che la Procura Federale con nota 4021/219 del 26 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S.; art. 10 commi 2) e 4) C.G.S.; art. 1) commi 1) e 3) C.G.S.; art. 4 commi 1) e 2) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 3 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: -Sig. Di Rosa Giuseppe – Avv.to Giancarlo Rosato delegato a rappresentare la Società A.S.D. Akragas ; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili, quanti rinviati a giudizio, degli addebiti di cui all’atto di contestazione e deferimento, infliggendo al Sig. Di Rosa Giuseppe la inibizione, a tesserarsi per la F.I.G.C. per anni 1 (uno); Al Sig. Pontei Calogero la inibizione a tutti gli effetti, per mesi 6 (sei); Alla A.S.D. Akragas l’ammenda di Euro 1.000,00= (mille)”; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Il Sig. Di Rosa Giuseppe, fa presente che dal mese di Febbraio 2008 non è più tesserato nella F.I.G.C. . Dichiara, altresì, che ha chiesto di ottenere, dalla eventuale nuova Società, presso la quale il calciatore Sanfilippo Francesco voleva tesserarsi la somma di Euro 3.000,00 (tremila) a titolo di “premio di preparazione”. Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ritualmente contestati; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig. Di Rosa Giuseppe (oggi non più tesserato per la F.I.G.C.) l’inibizione, a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. a qualsiasi titolo per anni 1 (uno); al Sig. Pontei Calogero (Presidente A.S.D. Akragas), l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei); alla A.S.D. Akragas l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva; La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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