COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ CASTELLUCCIO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. COME RIPORTATE SUL CU N. 73 DEL 18.2.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ CASTELLUCCIO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. COME RIPORTATE SUL CU N. 73 DEL 18.2.2009. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società CASTELLUCCIO avverso le decisioni assunte dal G.S. in merito alla gara Castelluccio- Sarconi del 15.02.2009 e riportate sul CU n. 73 del 18.02.2009; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G. della gara su indicata; Preso atto che il ricorso della reclamante ha ad oggetto solo ed esclusivamente la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Libonati Mario (8 gare) e Gazaneo Giuseppe (fino al 31.12.2012); Accertato che i motivi dell’atto di reclamo non hanno trovato alcun riscontro né negli atti ufficiali di gara né nella dichiarazione del D.G. da cui emerge che i calciatori suindicati ponevano in essere una condotta violenta, minacciosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro; Rilevato che non ha trovato riscontro quanto asserito dalla società reclamante relativamente alla non indicazione del responsabile dell’aggressione ai danni dello stesso D.G. nonché che lo stesso D.G. in data 22.02.2009 aveva diretto, pur convalescente, un incontro di calcio giovanile; Rilevato, altresì, che la squalifica inflitta al calciatore Libonati Mario appare congrua in relazione sia ai fatti così come verificatisi sia a quanto disposto dall’art. 19, lettera d; del G.G.S.; Considerato, altresì, quanto alla squalifica del calciatore Gazaneo Giuseppe, che lo stesso poneva in essere una condotta violenta nei confronti del D.G. e che la sanzione inflitta deve tendere, attesa la giovane età dello stesso, anche alla redenzione dell’atleta pur mantenendo la sua afflittività; Preso atto che a fine gara il giocatore Gazaneo, pur non essendo stato riconosciuto dal D.G., si presentava spontaneamente nello spogliatoio dello stesso ammettendo le proprie responsabilità e consentendo l’identificazione dell’autore del gesto violento, per cui la sanzione può essere ridotta come da successivo dispositivo; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore GAZANEO GIUSEPPE fino al 31.12.2011; • conferma la squalifica di 8(otto) gare inflitta al giocatore LIBONATI MARIO; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
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