COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 77 del Sig. BARBA Bruno (società A.S.D. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 91 del 29.01.2009 (Squalifica fino al 31.10.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 77 del Sig. BARBA Bruno (società A.S.D. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 91 del 29.01.2009 (Squalifica fino al 31.10.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società Filogaso reclamante, la società Chiaravalle controparte che controdeduce in merito al reclamo n° 76 di cui in epigrafe nonché l’arbitro a chiarimenti; RILEVA I due reclami vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva. Secondo quanto affermato nel supplemento di rapporto dal direttore di gara, al 41° minuto della gara Filogaso – Chiaravalle l’arbitro veniva colpito al volto da uno schiaffo sferrato dal calciatore Barba e indirizzato ad un calciatore avversario. Le conseguenze del colpo impedivano all’arbitro di proseguire la gara per cui il giudice di primo grado sanzionava il calciatore Barba ed infliggeva alla società A.S.D. Filogaso la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe attribuendo la mancata regolare effettuazione a titolo di responsabilità oggettiva In sede di reclamo davanti alla Commissione Disciplinare territoriale il Filogaso si lagna della decisione assumendo che il comportamento del Barba non è di gravità tale da giustificare la sanzione irrogata, anche alla luce del comportamento tenuto dalla Società. Controdeduce il Chiaravalle assumendo che il calciatore ha volutamente colpito l’arbitro per cui la decisione di primo grado risponde ai dettami di cui all’art. 4 punto 2 e 17 del C.G.S.. L’arbitro nell’odierna seduta ha confermato che il colpo lo ha attinto in modo involontario. Il Commissario di Campo nel suo supplemento ha, al contrario, affermato che il Barba ha inteso colpire l’arbitro. Pur tutto quanto sopra è da ritenersi che le conseguenze lesive dell’azione vanno ricondotte alla responsabilità del Barba e, a titolo oggettivo, del Filogaso. Per tutto quanto sopra esposto i reclami vanno rigettati. P.Q.M. Rigetta i reclami nn° 76 e 77 e dispone incamerarsi le tasse.
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