COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 84 della società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.2.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 500, squalifica calciatore CRISEO Giovanni Andrea fino al 18.06.2009, inibizione sig. MARINO Carmelo fino al 30.06.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 84 della società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.2.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ammenda di € 500, squalifica calciatore CRISEO Giovanni Andrea fino al 18.06.2009, inibizione sig. MARINO Carmelo fino al 30.06.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che insiste per l'accoglimento del reclamo al quale si riporta; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA La Società ricorrente Pol.Bovese impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara del 14.2.2009 contro la U.S. Gioiosa Jonica col punteggio di 0-3 a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la partita al 45° del 1° t. per “ingestibilità dell'ordine pubblico”. Ed invero, nel supplemento di rapporto l'arbitro ha scritto che in occasione dell'espulsione del capitano della Pol. Bovese CRISEO Giovanni Andrea al 40° p.t., veniva accerchiato da quasi tutti giocatori della società ospitante che protestavano vivacemente, quando il sig.Marino Carmelo, dirigente accompagnatore della medesima società già espulso al 23° p.t., entrava abusivamente in campo e “iniziava a spingermi ripetute volte con le mani sul petto e sulle spalle oltre che a stringermi entrambe le braccia, mentre continuava ad offendere verbalmente la mia persona ...”. Il direttore di gara richiamava più volte all'ordine il Marino, anche tramite i calciatori della Polisportiva Bovese, che si dimostravano però solidali con il Marino e non intervenivano per farlo recedere da questo atteggiamento minaccioso e violento. A questo punto il direttore di gara faceva presente a tutti che se non ritornava l'ordine avrebbe sospeso la gara, ma il Marino “... veniva più volte a scuotermi e spingermi con più violenza (…)”, quindi, dopo che il gioco era rimasto interrotto per 5 minuti, il Marino “stava per allontanarsi da me tornava indietro di corsa e mi spintonava ulteriormente con forza”. Decretava quindi la sospensione della gara, poiché “l'ordine pubblico in campo era ingestibile...”. Per poter rientrare negli spogliatoi doveva aspettare l'arrivo di un volontario della Associazione Italiana Carabinieri che convinceva il Marino, in possesso della chiave, ad aprire. Il Marino entrava nello spogliatoio dell'arbitro e proseguiva la sua protesta esagitata, sottraeva con destrezza gli elenchi dei calciatori, cercava di convincere con minacce l'arbitro a riprendere la gara, desisteva solo all'arrivo dei carabinieri. Tanto premesso, ritiene la Commissione quanto segue: Per consolidata giurisprudenza sportiva, l'arbitro nell'esercitare il potere discrezionale di interrompere una gara, ai sensi dell'art.64 delle N.O.I.F., deve prescindere dalle personali impressioni e supposizioni e deve esercitarlo in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere oggettivamente in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Nel caso di specie l'arbitro ha riferito di aver messo in atto tutte le facoltà in suo possesso per porre fine alle proteste esagitate del Marino, già espulso in precedenza e rientrato in campo a più riprese per protestare con violenza, comunicando al capitano e ai calciatori della Polisportiva Bovese che se non avessero fatto uscire dal campo il loro dirigente, non era in condizione di far proseguire la gara. L'arbitro ha specificato davanti a questa Commissione, come del resto aveva già scritto nel referto, che i calciatori della Polisportiva Bovese si dimostravano indifferenti alla sua richiesta di aiuto e che quindi era oggettivamente impossibilitato a proseguire la gara per la presenza in campo del Marino. Ha inoltre chiarito che alla gara non erano presenti forze dell'ordine e che solo una volta rientrato negli spogliatoi, era stato raggiunto da un signore qualificatosi quale Ausiliario dei Carabinieri, di cui in precedenza non aveva rilevato la presenza in campo, che lo aiutava a fronteggiare le ulteriori aggressioni del Marino subite nel proprio spogliatoio, prima dell'arrivo dei Carabinieri. Per tali ragioni, essendo la situazione venutasi a creare oggettivamente grave e non ovviabile con il ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo, tale da legittimare l'arbitro al provvedimento di sospensione della gara, si conferma la sanzione adottata dal giudice sportivo a carico della società reclamante della perdita della gara per 0 - 3, con l'ammenda di € 500,00. Per quanto riguarda la sanzione al calciatore Criseo Giovanni Andrea, il quale al momento della notifica della espulsione, al 40° del 1° tempo, cercava di bloccare le mani dell'arbitro e successivamente, proferiva nei suoi confronti offese e ritardava l'uscita dal campo, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica. A carico del dirigente Marino Carmelo, al quale si contestano reiterate minacce e offese all'arbitro, entrata abusiva in campo, entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale a fine gara con sottrazione delle distinte di gara, ripetuti atti di protesta violenta contro l'arbitro (spinto energicamente con le mani sul petto, trattenuto per le braccia, sballottato, tirato per la maglia), pur valutando che tale deprecabile condotta è stata protratta oltremodo, considerata la natura e qualità degli addebiti, tenendo conto di precedenti pronunce di questa stessa commissione, si ritiene che anche la suddetta sanzione può essere comunque ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CRISEO Giovanni Andrea fino al 20 APRILE 2009; riduce la inibizione a carico del Sig. MARINO Carmelo fino al 30 GIUGNO 2011; rigetta per il resto il ricorso e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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