COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 103 della società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.2.2009 (Inibizione sig. MARINO Carmelo fino al 30.12.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 103 della società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.2.2009 (Inibizione sig. MARINO Carmelo fino al 30.12.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti il quale ha confermato, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, che il Sig. Marino Carmelo sedeva regolarmente in panchina; considerato che lo stesso non aveva titolo perché, al momento dell’infrazione, era inibito fino al 30.6.2012 (cfr C.U. n° 101 del 19.2.2009); P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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