COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 109 della società JUVE ROSSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 4.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Mandatoriccese – Juve Rossano dell’1.3.2009 – con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 109 della società JUVE ROSSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 4.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Mandatoriccese – Juve Rossano dell’1.3.2009 - con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che a termini dell’art. 33, comma 5 del C.G.S. copia del reclamo deve essere inviata alla controparte e che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, la inosservanza di tale obbligo costituisce motivo di inammissibilità dello stesso; che, peraltro, è carente della prescritta tassa reclamo; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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