COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI RECLAMO PROPOSTO DALL’ ASSOCIAZIONE CALDERARA L.C.L. 97 avverso perdita gara, inibizione fino al 26.3.2009 dir. acc. uff. BARBINI MAURO delibera del G.S. del C.P di Bologna. contenuta nel C.U.n.34 del 5.3.2009 gara G. NASI – CALDERARA del 1.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
RECLAMO PROPOSTO DALL’ ASSOCIAZIONE CALDERARA L.C.L. 97
avverso perdita gara, inibizione fino al 26.3.2009 dir. acc. uff. BARBINI MAURO
delibera del G.S. del C.P di Bologna. contenuta nel C.U.n.34 del 5.3.2009
gara G. NASI – CALDERARA del 1.3.2009
Il presente ricorso, nella parte in cui viene impugnata l’inibizione, non può essere preso in esame in quanto si tratta di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art. 45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”).
Il ricorso, non può altresì essere preso in esame nella parte del ricorso avverso la perdita della gara in quanto non risulta, dagli atti ufficiali in possesso di questa Commissione che la società ricorrente abbia inviato alla controparte né è stata allegata ricevuta della comunicazione stessa; come previsto dall’art. 33 comma 5 del C.G.S (“I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’ art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente all’eventuale controparte”,).
Tutto ciò premesso, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’ASSOCIAZIONE CALDERARA L.C.L. 97 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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