COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCENO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MANNAIOLI UMBERTO FINO AL 10.4.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 36 DEL 12.3.2009 (Gara: LUBRIANO – PROCENO del 7.3.2009 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCENO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MANNAIOLI UMBERTO FINO AL 10.4.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 36 DEL 12.3.2009
(Gara: LUBRIANO – PROCENO del 7.3.2009 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo avanzato dalla Società PROCENO avverso l’inibizione del Dirigente MANNAIOLI UMBERTO fino al 10.4.2009 in quanto, a mente dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede le sanzioni a carico di Dirigenti fino ad un mese, come quella in specie.
Pertanto
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo della Società PROCENO.
La tassa reclamo va incamerata.
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