COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.111 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. ROTELLO – SQUALIFICA CALCIATORI E AMMENDA (GARA ROTELLO – SAN CLEMENTE DELL’ 8.03.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 7^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.111 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. ROTELLO – SQUALIFICA CALCIATORI E AMMENDA (GARA ROTELLO – SAN CLEMENTE DELL’ 8.03.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 7^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentita la società ricorrente, che ha chiesto di essere ascoltata, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Vengono contestate in toto le risultanze del referto, del rapporto del commissario di campo e dei supplementi di referto a firma dell’arbitro, documenti questi che il C.G.S. considera fonte privilegiata di prove e che, quindi, debbono essere ritenuti tali dagli organi di giustizia sportiva. In sede di ricorso questa Commissione Disciplinare è tenuta alla analisi ed alla valutazione di quanto verificatosi ai fini di ritenere o meno congrua la decisione del Giudice Sportivo. Non è possibile condividere quanto sostenuto dalla società ricorrente perché quasi tutti gli episodi verificatisi sono stati riportati sia dall’arbitro che dal commissario di campo, comportando ciò il convincimento che essi ci sono stati ed hanno visto coinvolti i tesserati individuati. Non trova riscontro adeguatamente il comportamento dei sostenitori del Rotello, che viene riportato solo dal direttore di gara e non dal commissario di campo, che pure tra le sue funzioni ha proprio quella di riferire del comportamento del pubblico. Quanto sopra porta a ritenere che la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Baccari Giuseppe debba essere confermata, perché la condotta violenta da questi tenuta si è tradotta in più azioni che avrebbero richiesto un aggravamento della squalifica, che si ritiene di non applicare in considerazione del gesto di scusa avuto con l’arbitro; che la sanzione inflitta al calciatore Giannone Raffaele possa essere ridotta a quattro giornate in considerazione che il suo comportamento può essere considerato condotta violenta e fatto rientrare tra i casi di cui all’art. 19, comma 1, lett. e), seconda parte, del C.G.S.; che la sanzione della ammenda alla società possa essere ridotta ad euro 100,00 tenuto conto di quanto sopra riportato in merito al comportamento dei sostenitori. P.Q.M. delibera di confermare la squalifica del calciatore Baccari Giuseppe, di ridurre la squalifica del calciatore Giannone Raffaele a quattro giornate e di ridurre la sanzione della ammenda alla società A.S.D. Rotello ad euro 100,00. Nulla per la tassa non versata.
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