COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.111 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. CAMPOPIANO LEANDRO – INIBIZIONE DA DIRIGENTE (GARA SABATELLA RICCIA – OLIMPIC ISERNIA DELL’11.02.2009 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI A – 15^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.111 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. CAMPOPIANO LEANDRO – INIBIZIONE DA DIRIGENTE (GARA SABATELLA RICCIA – OLIMPIC ISERNIA DELL’11.02.2009 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI A – 15^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltato il ricorrente Campopiano Leandro, che ha chiesto di essere ascoltato, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il ricorrente ha giustificato il ritiro della squadra dalla gara del giorno 11 febbraio 2009 per salvaguardare i giocatori e per evitare che la partita degenerasse. La decisione presa dal suddetto dirigente non può essere condivisa, attese anche le risultanze del referto arbitrale, dal quale non si evincono fatti o situazioni tali da motivare una decisione antisportiva e sicuramente non educativa per i giovani calciatori. Pur tuttavia, la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta, atteso che con il suo comportamento il dirigente ha portato effetti sulla classifica della squadra ed effetti economici per la società, dovendosi in questa sede valutare la sola violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., che può essere sanzionato nel limite dei due mesi di inibizione. P.Q.M. delibera di ridurre la inibizione del dirigente Campopiano Leandro a tutto il 18 aprile 2009. Nulla per la tassa, che, già versata dal ricorrente, deve essere restituita a cura della Segreteria del C.R. Molise.
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