COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società CHISOLA CALCIO in ordine alla gara CHISOLA CALCIO – AIRASCHESE del 22.02.2009, di cui al punto 5.1.1 del Comunicato Ufficiale n. 53 del 26.02.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Campionato Eccellenza, Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società CHISOLA CALCIO in ordine alla gara CHISOLA CALCIO - AIRASCHESE del 22.02.2009, di cui al punto 5.1.1 del Comunicato Ufficiale n. 53 del 26.02.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Campionato Eccellenza, Girone B La Società CHISOLA CALCIO ha preannunciato con un fax del 28.02.2009 ricorso avverso il provvedimento disciplinare riguardante il proprio dirigente Pairetto Alberto inibito sino al 28.03.2009, richiedendo copia degli atti ufficiali di gara. La Società non ha fatto pervenire la relativa motivazione. Pertanto, ai sensi dell’ art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l’appello è 54 inammissibile e conseguentemente dev’essere addebitato alla società ASD CHISOLA CALCIO l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo, non versata.
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