COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società G.S.D. GENOLA in ordine alla gara DON BOSCO NICHELINO – GENOLA del 15.02.2009, di cui al punto 4.1.2 del Comunicato Ufficiale n. 52 del 19.02.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Campionato Promozione, Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo della Società G.S.D. GENOLA in ordine
alla gara DON BOSCO NICHELINO - GENOLA del
15.02.2009, di cui al punto 4.1.2 del Comunicato
Ufficiale n. 52 del 19.02.2009 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Campionato
Promozione, Girone C
La Società GENOLA ha preannunciato con un fax del 21.02.2009 ricorso
avverso il provvedimento disciplinare riguardante il proprio dirigente
Gullino Giuseppe inibito sino al 21.03.2009, richiedendo copia degli atti
ufficiali di gara.
La Società non ha fatto pervenire la relativa motivazione.
Pertanto, ai sensi dell’ art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, questa
Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l’appello è
inammissibile e conseguentemente dev’essere addebitato alla società
G.S.D. GENOLA l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo, non versata.
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