COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo della società BAFANA BAFANA avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Torino nei confronti della società stessa, come da comunicato ufficiale n. 38 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Torino in data 19/03/2009, con riferimento alla gara GABETTO REAL PICCO – BAFANA BAFANA disputata in data 8/03/09, nell’ambito del Campionato di Terza CATEGORIA, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Torino

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo della società BAFANA BAFANA avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Torino nei confronti della società stessa, come da comunicato ufficiale n. 38 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Torino in data 19/03/2009, con riferimento alla gara GABETTO REAL PICCO - BAFANA BAFANA disputata in data 8/03/09, nell’ambito del Campionato di Terza CATEGORIA, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Torino Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo ha disposto a carico del ricorrente: l’assegnazione della gara persa; l’inibizione del dirigente accompagnatore sig. FACECCHIA Antonio sino al 30/6/2009, l’applicazione dell’ammenda di € 100,00 e di precludere la partecipazione ad ulteriori gare del campionato in corso giocatore MOT GELU ALEXANDRU, risultato non in regola con il tesseramento nei confronti della stessa. Rilevata preliminarmente la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover accogliere il reclamo e annullare integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo, in quanto contrariamente a quanto dallo stesso accertato il sig. MOT GELU ALEXANDRU risulta regolarmente tesserato con la società BAFANA BAFANA per la sola stagione sportiva 2008/2009 con decorrenza dal 28/11/2008, come risulta pacificamente dalla comunicazione della Commissioni tesseramenti F.I.G.C. in Roma protocollo n. 14824 13 VB AP allegata agli atti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo proposto dalla Società BAFANA BAFANA di omologare il risultato conseguito sul campo, nulla disponendo in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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