• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo dell’ATLETICO PONT avverso la squalifica
sino al 31/12/09 inflitta dal Giudice Sportivo di
Ivrea ai danni di CABRAS Gianclaudio e CAFORIO
Massimo e all’ammenda comminata nei confronti della
società ATLETICO PONT, come da comunicato ufficiale
n. 34 pubblicato dalla Delegazione Distrettuale di
IVREA in data 11/03/2009, con riferimento alla gara
ATLETICO PONT F.C. – A.S.D. OZEGNA, disputata in
data 1/03/09 nell’ambito del Campionato Di Terza
CATEGORIA, organizzato dalla delegazione
Distrettuale di Ivrea
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo dell’ATLETICO PONT avverso la squalifica
sino al 31/12/09 inflitta dal Giudice Sportivo di
Ivrea ai danni di CABRAS Gianclaudio e CAFORIO
Massimo e all’ammenda comminata nei confronti della
società ATLETICO PONT, come da comunicato ufficiale
n. 34 pubblicato dalla Delegazione Distrettuale di
IVREA in data 11/03/2009, con riferimento alla gara
ATLETICO PONT F.C. – A.S.D. OZEGNA, disputata in
data 1/03/09 nell’ambito del Campionato Di Terza
CATEGORIA, organizzato dalla delegazione
Distrettuale di Ivrea
Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo ha inflitto plurime
sanzioni disciplinari ai danni della società ricorrente e dei propri
tesserati, per i fatti violenti minacciosi e gravemente antisportivi
occorsi nei confronti del direttore di gara designato in occasione
dell’incontro di cui all’oggetto.
In relazione a tali fatti il ricorrente chiede una modifica parziale del
provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, sostenendo che i due
giocatori indicati in premessa e individuati dall’arbitro come
responsabili in concorso con altri all’aggressione perpetrata ai suoi
danni non lo avrebbero colpito e che l’ammenda di € 200,00 alla società
sarebbe del tutto immotivata in quanto sia i dirigenti che l’allenatore
della squadra si sarebbero attivati, i primi per calmare i giocatori in
campo e accompagnare l’arbitro alla propria auto a partita ultimata, il
secondo per allontanare dall’arbitro i giocatori più violenti.
La ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, tuttavia, appare in
palese contraddizione con quanto sostenuto dall’arbitro nel preciso e
dettagliato supplemento al referto di gara contenuto agli atti.
Dallo stesso emerge infatti non solo la precisa responsabilità dei due
soggetti per i quali si richiede l’annullamento della sanzione ma anche
quella oggettiva della società, i cui dirigenti, a detta del direttore di
gara, avrebbero omesso di riportare la calma sia in campo che sugli
spalti unendosi al coro di insulti che dagli stessi si è levato nel corso
di tutta la gara.
Rilevata preliminarmente la tempestività del reclamo ed esaminati tutti
gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover
respingere il reclamo e confermare il provvedimento del Giudice Sportivo,
per le ragioni di seguito evidenziate.
A prescindere dalle argomentazioni del reclamo, che di per sé non sono
idonee a superare la precisa ricostruzione del fatto offerta dal
direttore di gara, la gravità del comportamento tenuto dai calciatori
dell’ATLETICO PONT e dai suoi sostenitori è tale da giustificare
pienamente la misura delle sanzioni inflitte.
La stessa società ricorrente, lungi dal contestare gli accadimenti si
limita ad affermare che i due calciatori di cui all’oggetto non avrebbero
colpito l’arbitro, senza peraltro escludere la loro partecipazione
all’aggressione del medesimo e, in relazione all’ammenda a carico della
società, che i dirigenti lo avrebbero regolarmente accompagnato
all’autovettura, senza neppure negare il comportamento violento e
ingiurioso dei propri sostenitori.
Rilevato in merito alla responsabilità dei due calciatori a favore dei
quali viene opposto reclamo che l’identificazione dell’arbitro appare
corretta, come indirettamente confermato dalla circostanza che pur avendo
subito l’aggressione da parte di un numero più consistente di calciatori
del PONT il direttore di gara si è limitato ad indicare espressamente
solo quelli da lui identificati senza ombra di dubbio, il preteso
accompagnamento dell’arbitro alla propria auto, peraltro smentito
dall’interessato, non sarebbe stato comunque sufficiente ad escludere la
responsabilità oggettiva della società in relazione al comportamento
incivile dei propri sostenitori.
56
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo proposto
dall’ATLETICO PONT F.C., disponendo l’addebito della tassa di reclamo
pari ad € 130,00 sul conto della medesima società.
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sino al 31/12/09 inflitta dal Giudice Sportivo di
Ivrea ai danni di CABRAS Gianclaudio e CAFORIO
Massimo e all’ammenda comminata nei confronti della
società ATLETICO PONT, come da comunicato ufficiale
n. 34 pubblicato dalla Delegazione Distrettuale di
IVREA in data 11/03/2009, con riferimento alla gara
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