COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo della Società CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.33 del 12 febbraio 2009della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori PALAGONIA SIMONE e FORESTELLO MARCO nella gara CENISIA – CIT TURIN LDE del 1 febbraio 2009 valida per il Campionato Allievi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo della Società CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.33 del 12 febbraio 2009della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori PALAGONIA SIMONE e FORESTELLO MARCO nella gara CENISIA – CIT TURIN LDE del 1 febbraio 2009 valida per il Campionato Allievi Il reclamo in oggetto (unitamente ad altri due decisi con separato provvedimento ma attinenti alle medesime questioni) ha reso necessaria una attenta analisi di quanto sostenuto, peraltro in modo pregevole, dal difensore della ricorrente con atto scritto e nella discussione all’udienza del 6.3.2009. Occorre sin da subito rilevare che il merito della decisione del G.S. non è in discussione (e nemmeno espressamente contestato dalla ricorrente): i giocatori PALAGONIA SIMONE e FORESTELLO MARCO quando hanno partecipato alla gara non erano ancora stati tesserato per la reclamante (data tesseramento per entrambi il 13.2.09 v. comunicazione in atti). La ricorrente solleva questioni di natura procedurale in relazione alle modalità di acquisizione della cosiddetta notitia criminis, alla competenza dell’organo di giustizia sportiva ed alla attivazione del procedimento. Rileva inoltre l’eccessività delle sanzioni inflitte e ne chiede, in estremo subordine, l’annullamento o la riduzione. Tutte le istanze della reclamante devono essere respinte anche se suggestive e meritevoli di attenzione. L’infondatezza delle lamentele di ordine procedurale emerge in maniera inequivocabile dal dettato normativo dell’art.29 comma 7 C.G.S. così come modificato con delibera 28 luglio 2008 pubblicata in pari data sul Comunicato Ufficiale n. 26/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio con il quale si è sottratta alla competenza della Commissione Disciplinare in prima istanza la materia della posizione irregolare di giocatori e assistenti di parte, riservandola in via esclusiva al Giudice Sportivo che, ai sensi del successivo comma 8, instaura il relativo procedimento d’ufficio sulla base delle risultanze degli atti di gara ovvero a seguito di reclamo. L’espressa previsione nei termini sopra indicati della competenza del G.S. e della rilevabilità d’ufficio della irregolare posizione del giocatore supera tutte le questioni poste dalla reclamante anche quella relativa alla presunta violazione del diritto di difesa per mancata instaurazione del contraddittorio ovvero per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (onere non previsto dal C.G.S. che, invece, laddove risulta necessario lo ha espressamente detto, come nel caso dei deferimenti per illecito disciplinare). Le questioni procedurali devono pertanto essere disattese, così come stessa sorte meritano le richieste formulate in via subordinata atteso che le sanzioni inflitte appaiono eque e giuste. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara di respingere il ricorso in oggetto. Pone a carico della società CENISIA la tassa di reclamo non risultando versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it