COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale g) Reclamo della Società CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.33 del 12 febbraio 2009 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore SAGGIORO DARIO nelle gare CENISIA – POZZOMAINA del 1 febbraio 2009 e CARRARA 90 – CENISIA dell’8 febbraio 2009 valide per il Campionato Giovanissimi Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale g) Reclamo della Società CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.33 del 12 febbraio 2009 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore SAGGIORO DARIO nelle gare CENISIA – POZZOMAINA del 1 febbraio 2009 e CARRARA 90 – CENISIA dell’8 febbraio 2009 valide per il Campionato Giovanissimi Fascia B Preliminarmente, la Commissione ha proceduto alla riunione dei due reclami relativi alla posizione del giocatore SAGGIORO DARIO nelle due gare in questione per ragioni di evidente connessione e di economia processuale. Il reclamo in oggetto ha reso necessaria una attenta analisi delle questioni poste, peraltro in modo pregevole, dal difensore della ricorrente con atto scritto e nella discussione all’udienza del 6.3.2009. Occorre sin da subito rilevare che il merito della decisione del G.S. non è in discussione (e nemmeno espressamente contestato dalla ricorrente): il giocatore SAGGIORO DARIO quando ha partecipato alle gare in parola (Cenisia – Pozzomaina del 1.2.09 e Carrara 90 – Cenisia delli 8.2.09) non era ancora stato tesserato per la reclamante (data tesseramento 20.2.09 v. comunicazione in atti). La ricorrente solleva questioni di natura procedurale in relazione alle modalità di acquisizione della cosiddetta notitia criminis, alla competenza dell’organo di giustizia sportiva ed alla attivazione del procedimento. Rileva inoltre l’eccessività delle sanzioni inflitte e ne chiede, in estremo subordine, l’annullamento o la riduzione. Tutte le istanze della reclamante devono essere respinte anche se suggestive e meritevoli di attenzione. L’infondatezza delle lamentele di ordine procedurale emerge in maniera inequivocabile dal dettato normativo dell’art.29 comma 7 C.G.S. così come modificato con delibera 28 luglio 2008 pubblicata in pari data sul Comunicato Ufficiale n. 26/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio con il quale si è sottratta alla competenza della Commissione Disciplinare in prima istanza la materia della posizione irregolare di giocatori e assistenti di parte, riservandola in via esclusiva al Giudice Sportivo che, ai sensi del successivo comma 8, instaura il relativo procedimento d’ufficio sulla base delle risultanze degli atti di gara ovvero a seguito di reclamo. L’espressa previsione nei termini sopra indicati della competenza del G.S. e della rilevabilità d’ufficio della irregolare posizione del giocatore supera tutte le questioni poste dalla reclamante anche quella relativa alla presunta violazione del diritto di difesa per mancata instaurazione del contraddittorio ovvero per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (onere non previsto dal C.G.S. che, invece, laddove risulta necessario lo ha espressamente detto, come nel caso dei deferimenti per illecito disciplinare). Le questioni procedurali devono pertanto essere disattese, così come stessa sorte meritano le richieste formulate in via subordinata atteso che le sanzioni inflitte appaiono eque e giuste. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara di respingere il ricorso in oggetto. Pone a carico della società CENISIA la tassa di reclamo non risultando versata.
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