COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale h) Reclamo della Società F.C. RIVESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.5 del Comunicato Ufficiale n. 30 del 05.03.2009 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara BRICHERASIO BIBIANA – RIVESE del 28.02.2009, Campionato Giovanissimi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale h) Reclamo della Società F.C. RIVESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.5 del Comunicato Ufficiale n. 30 del 05.03.2009 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara BRICHERASIO BIBIANA – RIVESE del 28.02.2009, Campionato Giovanissimi Con il reclamo in oggetto, la F.C. Rivese contesta le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al giocatore BELTRAMINO Simone sino al 31.03.2009 e all’allenatore CAFFARATTI Roberto sino al 26.04.2009 per i fatti riportati dal direttore della gara Bricherasio Bibiana – Rivese disputatasi il 28.02.2009. La Società reclamante con ampia e diffusa esposizione nega nel modo più assoluto che a fine dell’incontro i propri tesserati Beltramino Simone e Caffaratti Roberto siano stati attori di quanto loro addebitato nelle motivazioni descritte sul comunicato ufficiale La tesi difensiva della Società reclamante, non supportata da qualche prova idonea a smentire l’operato dei propri tesserati, non regge di fronte alla circostanziata e precisa descrizione degli episodi effettuata nel supplemento di rapporto dal direttore di gara. Le contestazioni avanzate dalla società Rivese nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere quindi disattese. Gli episodi in questione, in considerazione dei comportamenti manifestati dai tesserati, rende incensurabile la decisione impugnata in ordine alla congruità della sanzione adottata nei confronti dell’allenatore CAFFARATTI Roberto, mentre si ritiene , da quanto evidenziato dal rapporto di gara, di poter ridurre la sanzione disciplinare nei confronti del giocatore BELTRAMINO Simone , per comportamento antisportivo verso l’arbitro alla fine della partita. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera : - di accogliere parzialmente il proposto ricorso; - di ridurre a tutto il 20 marzo 2009 la squalifica del giocatore BELTRAMINO Simone; - di confermare la squalifica fino al 26 aprile 2009 all’allenatore CAFFARATTI Roberto; - di nulla disporre in ordine alla tassa reclamo che non risulta versata.
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