COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale h) Reclamo della Società F.C. RIVESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.5 del Comunicato Ufficiale n. 30 del 05.03.2009 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara BRICHERASIO BIBIANA – RIVESE del 28.02.2009, Campionato Giovanissimi
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
h) Reclamo della Società F.C. RIVESE avverso le
decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto
4.1.5 del Comunicato Ufficiale n. 30 del 05.03.2009
della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in
relazione alla gara BRICHERASIO BIBIANA – RIVESE
del 28.02.2009, Campionato Giovanissimi
Con il reclamo in oggetto, la F.C. Rivese contesta le sanzioni inflitte
dal Giudice Sportivo al giocatore BELTRAMINO Simone sino al 31.03.2009 e
all’allenatore CAFFARATTI Roberto sino al 26.04.2009 per i fatti
riportati dal direttore della gara Bricherasio Bibiana – Rivese
disputatasi il 28.02.2009.
La Società reclamante con ampia e diffusa esposizione nega nel modo più
assoluto che a fine dell’incontro i propri tesserati Beltramino Simone e
Caffaratti Roberto siano stati attori di quanto loro addebitato nelle
motivazioni descritte sul comunicato ufficiale
La tesi difensiva della Società reclamante, non supportata da qualche
prova idonea a smentire l’operato dei propri tesserati, non regge di
fronte alla circostanziata e precisa descrizione degli episodi effettuata
nel supplemento di rapporto dal direttore di gara.
Le contestazioni avanzate dalla società Rivese nei confronti del rapporto
arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento dei
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere quindi
disattese.
Gli episodi in questione, in considerazione dei comportamenti manifestati
dai tesserati, rende incensurabile la decisione impugnata in ordine alla
congruità della sanzione adottata nei confronti dell’allenatore
CAFFARATTI Roberto, mentre si ritiene , da quanto evidenziato dal
rapporto di gara, di poter ridurre la sanzione disciplinare nei confronti
del giocatore BELTRAMINO Simone , per comportamento antisportivo verso
l’arbitro alla fine della partita.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera :
- di accogliere parzialmente il proposto ricorso;
- di ridurre a tutto il 20 marzo 2009 la squalifica del giocatore
BELTRAMINO Simone;
- di confermare la squalifica fino al 26 aprile 2009 all’allenatore
CAFFARATTI Roberto;
- di nulla disporre in ordine alla tassa reclamo che non risulta
versata.
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