COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. S. VITO – A.S.D. ATLETICO MESAGNE del 22 Febbraio 2009 (Reclamo della società U.S. S. VITO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. S. VITO - A.S.D. ATLETICO MESAGNE del 22 Febbraio 2009 (Reclamo della società U.S. S. VITO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che sulla base dei chiarimenti forniti dall’arbitro è stata confermata la presenza di persone estranee nel tunnel degli spogliatoi e negata la presenza del sig. PUTIGNANO Angelo (dall’arbitro identificato prima della gara e quindi, con certezza, non riconosciuto fra le persone innanzi menzionate); ritenuta equa ed adeguata ai fatti occorsi la sanzione inflitta dal primo giudice che non merita censura ne modifica PQM; DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società U.S. S. VITO e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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