COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 170 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società G.S.D. Lungiana 1919 con il quale il G.S.Regionale ha sanzionato, con la squalifica per cinque giornate, il calciatore Tarabotto Giuseppe. (C.U. n. 46/2009).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
170 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società G.S.D. Lungiana 1919 con il quale il G.S.Regionale ha sanzionato, con la squalifica per cinque giornate, il calciatore Tarabotto Giuseppe. (C.U. n. 46/2009).
Il tempestivo reclamo proposto dalla Società indicata in epigrafe, tendente ad ottenere la riduzione del provvedimento sanzionatorio, è esclusivamente basato sull’affermare che la frase offensiva rivolta all’ Assistente di gara era in effetti rivolta ad un calciatore avversario mentre la testata inferta, sempre ad un avversario non è stata una “testata violenta”, che avrebbe causato effetti fisici, quanto un “accenno di testata” o un “semplice contatto”.
La C.D., pur in mancanza del richiesto supplemento di rapporto, delibera di respingere il reclamo.
Infatti dal rapporto di gara emerge che la testata è stata inferta con il pallone a distanza e che le offese sono state indirizzate proprio all’Assistente dal momento che il calciatore gliele ha rivolte avvicinandoglisi subito dopo l’ assunzione del provvedimento disciplinare.
Il provvedimento del G.S. è quindi fondato in punto di fatto, così come del resto lo è in punto di congruità della sanzione.
Non può infatti non riconoscersi che la testata, che ha peraltro fatto cadere l’avversario, sia atto di violenza che, indipendentemente dalle possibili conseguenze fisiche, è sanzionato con la squalifica minima di tre giornate (art. 19, c.4, lettera b) e che le offese ad un ufficiale di gara comportino la squalifica minima per due giornate (art. 19, c.4, lettera a).
P.Q.M .
la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo il conseguente incameramento della tassa.
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