COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 153 Stagione sportiva 2008/09 Gara S.Felice – S Piero Calcio (1-0) del 14/02/09. Campionato di III categoria. In C.U. n.30 del 18/02/09 Delegazione Provinciale di Pistoia.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 153 Stagione sportiva 2008/09 Gara S.Felice – S Piero Calcio (1-0) del 14/02/09. Campionato di III categoria. In C.U. n.30 del 18/02/09 Delegazione Provinciale di Pistoia. Reclama la società S.Piero Calcio avverso le seguenti sanzioni: 1)Ammenda di €.212,00 “per offese al D.G. da parte dei propri sostenitori durante la gara (2’ infrazione) e per concorso di colpa nei fatti accaduti al termine della gara che hanno causato il danneggiamento dell’auto del D.G.” 2)Squalifica fino al 31/05/09 del calciatore Martone Toni in quanto “alla notifica dell’espulsione offendeva pesantemente e minacciava reiteratamente a parole e con gesti il D.G.tentando ripetutamente di aggredirlo non riuscendo nel tentativo solo per il fattivo intervento dei suoi compagni di squadra. A fine gara reiterava minacce ed offese con parole gravemente esplicite di una situazione che a posteriori risulta verificatasi.” La reclamante, in ordine all’ammenda, cerca di giustificare il comportamento del pubblico comprimendo i tempi di accadimento dei fatti (pochi minuti ed al termine della gara) unitamente alla delusione per episodi sfavorevoli alla propria squadra. Nega ogni responsabilità per il danneggiamento dell’auto mancando la prova della responsabilità di soggetti in qualche modo legati alla società. Per quanto attiene il calciatore Martone Toni, la società tende a ricondurre il suo comportamento nel campo alla foga agonistica, sostiene che non vi è stato alcun contatto fisico con l’arbitro e pertanto il suo atteggiamento deve essere qualificato come una condotta irriguardosa piuttosto che ad un’attività violenta. Nega qualsivoglia responsabilità relativamente al danneggiamento dell’auto del D.G. per carenza di prova. Chiede, per entrambe le situazioni, una riduzione delle sanzioni e di essere ricevuta in udienza. In data 13/03/09 sono stati ascoltati dal Collegio il Presidente della società coadiuvato dal legale di fiducia ed in questa sede sono stati riaffermati sostanzialmente i motivi del reclamo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ricalca quanto affermato in prime cure. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. a)Per quanto attiene l’ammenda, la stessa appare ben commisurata in ordine ai fatti ascritti i quali devono darsi per effettivamente avvenuti. Il comportamento del pubblico (2’ infrazione non contestata) appare di estrema gravità nelle parole e presumibilmente nei gesti ed il fatto che gli eventi si siano verificati in un lasso di tempo abbastanza breve non lenisce la responsabilità per l’accaduto. Il Collegio ricorda che le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori e, nel caso di specie, non risulta che la stessa si sia adoperata per evitare o quantomeno limitare le intemperanze verbali e, presumibilmente, fattuali degli stessi. b)In ordine alla sanzione comminata al calciatore Martone Toni, il Collegio non concorda nella individuazione del tipo di responsabilità indicato dalla difesa della reclamante. Le parole ed i gesti posti in essere dal tesserato travalicano abbondantemente la casistica del comportamento irriguardoso denotando invece una matrice chiaramente violenta, tanto da indurre il G.S. a comminare una sanzione pesantemente afflittiva, ma consona ai fatti contestati. Infatti, frasi del tipo “ma vai a fare in culo, testa di cazzo, arbitro di merda”, “ti ammazzo, quando esci sei morto”, “so quale è la tua auto, dopo la ritrovi sui mattoni bastardo”, non possono essere ricondotte ad una mera foga agonistica, così come il tentativo di aggressione, non posto in essere solamente per l’intervento di due compagni di squadra del Martone che lo reggevano con forza, non può essere collocato nel novero dei comportamenti irriguardosi. Per quanto attiene al danneggiamento della vettura dell’arbitro, molti indizi concordanti possono fare presumere una responsabilità della società e del calciatore anche se, al fine delle sanzioni comminate, l’influenza della circostanza appare del tutto minimale. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge l reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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