COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 141 – 142 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Sporting Club Capanne ed in proprio dell’allenatore Squarcini Luca avverso la squalifica fino al 31/05/2009 (C.U. n. 30 del 29/01/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 141 – 142 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Sporting Club Capanne ed in proprio dell'allenatore Squarcini Luca avverso la squalifica fino al 31/05/2009 (C.U. n. 30 del 29/01/2009) Con rituali e tempestivi gravami, sia l'Associazione Sportiva Dilettantesca Sporting Club Capanne che, in proprio, il Sig. Luca Squarcini adivano questa C.D.T. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe e così motivata: “Allontanato per ripetute proteste ed offese al D.G., persisteva nelle offese lasciando il terreno di gioco. A fine gara inveiva nuovamente nei confronti del D.G., reiterava le offese e veniva trattenuto dai suoi giocatori che gli impedivano di entrare negli spogliatoi del D.G. Costringendolo poi a far intervenire la forza pubblica per far calmare la situazione.”. Entrambi i reclami si riferiscono ai medesimi fatti avvenuti durante la partita disputatasi in data 24/01/2009 tra la società ospitante Marinese e lo Sporting Club e pertanto la C.D.T., in considerazione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva degli avvenimenti sanzionati dal G.S., provvede preliminarmente alla riunione dei due distinti procedimenti. Le parti reclamanti, nelle due impugnazioni, contestano parzialmente la dinamica dei fatti evidenziando l’atteggiamento eccessivamente ostile del D.G. tenuto sia in campo che nella compilazione del relativo rapporto. Pur ammettendo un comportamento scorretto ed irriguardoso dell'allenatore le difese negano la sussistenza delle frasi riportate nel rapporto di gara (peraltro ammettendone altre meno volgari ma indubbiamente offensive) e precisano che sarebbero comunque state profferite esclusivamente al momento dell'espulsione. Precisano inoltre che l'allenatore, che si trovava nei pressi dello spogliatoio, sarebbe stato volontariamente urtato dal D.G. originando una reazione contenuta comunque nell'ambito di una protesta esagitata ma civile; infine la forza pubblica non sarebbe mai intervenuta poiché lo stesso D.G. avrebbe telefonato per avvisare dell'inutilità dell'intervento come correttamente riportato nel rapporto. All’udienza del 20 marzo 2009 il Sig. Squarcini ed il delegato del Presidente dello Sporting Club, resi edotti del supplemento arbitrale espressamente richiesto da quest’organo giudicante, insistevano nelle difese formulate in atti precisando che l'allenatore si sarebbe trovato nei pressi dello spogliatoio arbitrale solo perché intento a salutare i giocatori avversari. Ad avviso di questa C.D.T. i reclami meritano parziale accoglimento. Occorre in ogni caso ricordare che lo Squarcini rivestiva la carica d’allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità da parte di un allenatore, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a ragazzi che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica la squalifica comminata. Pur alla presenza di un comportamento censurabile da parte dell'allenatore rileva che le controdeduzioni fornite dal D.G. confortano parzialmente le difese spese in giudizio e, pur sottolineando la casualità dell'urto, ammettono la sussistenza di un fatto che non giustifica ma attenua la responsabilità del medesimo con riferimento alla successiva reazione. Risultano poi parzialmente fondate le censure mosse in ordine alla difformità tra la motivazione spesa dal G.S.T. e l'effettivo contenuto del rapporto di gara che appare, anche alla luce del successivo supplemento, tracciare una situazione di fatto meno grave di quella descritta sia con riguardo alle offese pronunciate che alla concreta situazione di pericolo palesata. In ragione di tali rilievi la C.D.T. ritiene che la relativa squalifica possa essere parzialmente ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie i reclami proposti e riduce la squalifica comminata all'allenatore Squarcini Luca fino al 15/04/2009 anziché fino al 31/05/2009. Dispone la restituzione delle relative tasse.
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