COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 166 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo U.S. Casciana Terme Avverso Squalifica Per 6 Gg. Del Calciatore Balducci Giulio (C.U. N° 34 Del 2622009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 166 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo U.S. Casciana Terme Avverso Squalifica Per 6 Gg. Del Calciatore Balducci Giulio (C.U. N° 34 Del 2622009) Reclama la U.S. Casciana Terme avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Pisa con la seguente motivazione: “Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva il D.G.. Veniva allontanato a forza dai propri compagni e si posizionava nell’area degli spogliatoi da dove reiterava le offese e le accompagnava con minacce. A fine gara reiterava il proprio comportamento offensivo e minaccioso”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione nega che il proprio calciatore abbia commesso alcuna delle azioni riferite dal D.G. In particolare asserisce che il fallo di gioco non sarebbe stato commesso dal Balducci il quale al momento dell’espulsione si sarebbe solo limitato a protestare la proria innocenza, accompagnato dal compagno di squadra che si autoaccusava del fallo. Nega infine che il calciatore abbia reiterato le offese benchè ammetta che invece di rientrare negli spogliatoi il Balducci abbia atteso l’arbitro per chiedere spiegazioni circa l’espulsione. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto già riportato anzi arricchendo la descrizione dei fatti a carico del Balducci in modo che non può esservi alcun dubbio circa gli accadimenti e le responsabilità del calciatore. E’ infatti da ribadire e sottolineare il carattere di prova privilegiata che il rapporto ed il supplemento rivestono nel nostro ordinamento. Da un punto di vista della congruità della sanzione quella irrogata dal primo giudice appare addirittura mite rispetto ai parametri usualmente applicati per episodi reiterati più volte come nel caso che ci occupa. Il primo giudice ha evidentemente ritenuto un unicum il contesto successivo all’episodio dell’espulsione, e considerato il vincolo della continuazione, questa commissione ha inteso confermare la sanzione comminata, anche se il succedersi degli eventi contestati al calciatore avrebbe anche potuto indurre ad aggravare la sanzione ai sensi dell’art. 36 n° 3 C.G.S.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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