COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. COLONIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA HELLAS NARNI – COLONIA DISPUTATA IL 28.02.2009 A NARNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNINI EMANUELE PER CINQUE GIORNATE DI GARA. – PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE RANIERI BRUNO FINO AL 19.03.2009.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. COLONIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA HELLAS NARNI - COLONIA DISPUTATA IL 28.02.2009 A NARNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNINI EMANUELE PER CINQUE GIORNATE DI GARA. - PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE RANIERI BRUNO FINO AL 19.03.2009. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.03.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. B) del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla posizione dell’allenatore Ranieri Bruno. Quanto alla squalifica del calciatore Mannini Emanuele, il direttore di gara ha confermato a questa Commissione il comportamento offensivo posto in essere nei suoi confronti dal giocatore stesso a seguito dell’espulsione decretata nei suoi confronti. Si ritiene peraltro equo contenere in quattro giornate di squalifica la sanzione inflitta al suddetto giocatore. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S. Colonia, riduce a quattro giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Mannini Emanuele. Dichiara inammissibile il reclamo relativamente all’allenatore Ranieri Bruno, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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