COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO FORTI LUCA TESSERATO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MASSA IN RIFERIMENTO ALLA GARA INTERAMNA- ATLETICO MASSA DISPUTATA IL 07.03.2009 AD TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO FORTI LUCA TESSERATO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MASSA IN RIFERIMENTO ALLA GARA INTERAMNA- ATLETICO MASSA DISPUTATA IL 07.03.2009 AD TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.03.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio del calciatore Forti Luca, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’audizione del direttore di gara ha consentito di confermare le circostanze riportate nel referto anche con riferimento alla corretta individuazione dell’autore dell’episodio in parola che, pertanto, deve essere attribuito al calciatore Forti Luca. Tuttavia appare equo e proporzionato al reale svolgimento dei fatti contenere la squalifica inflitta al Forti dal G.S. a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Forti Luca, di ridurre la squalifica inflitta allo stesso dal G.S. a due giornate effettive di squalifica. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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