COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di : Sig. CARELLI Mario (già Presidente della società A.S.D. Sporting Terranova), per rispondere della violazione di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di :
Sig. CARELLI Mario (già Presidente della società A.S.D. Sporting Terranova), per rispondere della violazione di cui all’art.
94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.,
nonché la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Il vice procuratore federale, delegato il sostituto procuratore avv. Mario Manca, ha deferito a questa Commissione Disciplinare
Territoriale, con nota del 4.02.2009, Prot. n° 4289/086 pf 08-09/MS/vdb:
1. Sig. Mario CARELLI, già Presidente della A.S.D SPORTING TERRANOVA;
2. la società A.S.D SPORTING TERRANOVA;
per rispondere rispettivamente:
1. il Signor Mario CARELLI, delle violazioni di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell’art. 8, comma 9, del C.G.S., oltre
che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., per il mancato pagamento,
quale presidente pro tempore della A.S.D. SPORTING TERRANOVA per la stagione sportiva 2007-2008, nel termine di trenta
giorni delle somme determinate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;
2. la società A.S.D SPORTING TERRANOVA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. in relazione
ai fatti ascritti al proprio Presidente Signor Mario Carelli;
Difatti, in data 26.05.2008 il Presidente del C.R. Calabria inviava alla Procura Federale nota, nella quale si segnalava che la A.S.D.
SPORTING TERRANOVA, partecipante al campionato di 1° categoria Regionale Calabria, non aveva ottemperato alla delibera della
Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 148 del 26.3.2008, con la quale il reclamo proposto dalla
medesima Società era stato respinto e quindi era divenuto definitivo il provvedimento del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del
1.12.2007, pubblicato con C.U. n.3 del 01.12.2007 con il quale la A.S.D. SPORTING TERRANOVA era stata condannata al
pagamento in favore dell’ex allenatore Signor Carlo MARINI della somma di €. 4.000,00 quale saldo delle somme a questi dovute in
forza dell’accordo economico intercorso tra le dette parti per la stagione sportiva 2006/2007.
La Procura Federale esaminava la documentazione relativa alla nota citata e quella ulteriore che acquisiva e rilevava che dall’esame
della documentazione citata si evince la correttezza del rilievo e quindi che la A.S.D. Sporting Terranova non ha ottemperato nel
termine di trenta giorni al disposto della citata delibera, pur se la medesima le era stata comunicata dal Presidente del Collegio
Arbitrale presso la LND con raccomandata del 10.12.2007 e nonostante ulteriori solleciti del C.R. Calabria della LND del 2 e 21
gennaio 2008, rimasti senza esito e da ultimo del 14.04.2008, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, anche la comunicazione
alla Procura Federale del 26.05.2008, sopra citata, è stata inviata contestualmente alla A.S.D. Sporting Terranova, senza che la
medesima desse corso al versamento dovuto.
Riteneva pertanto che il mancato pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, nel termine di
trenta giorni abbia comportato la violazione dell’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S., oltre che la
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., violazioni ascrivibili al Presidente della
A.S.D SPORTING TERRANOVA per la stagione sportiva 2007-2008 Signor Mario CARELLI, nonché, a titolo di responsabilità
diretta, alla società A.S.D SPORTNG TERRANOVA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 23 marzo 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.
Gianfranco Marcello.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
• inibizione di SEI mesi per il Sig. Mario CARELLI già Presidente dell’A.S.D. Sporting Terranova
• due punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso e ammenda di € 500,00 per la citata società
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi
dell’illecito contestato
In particolare i fatti integrano la violazione:
• di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S., oltre che la violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., da parte del Presidente della A.S.D SPORTING TERRANOVA per
la stagione sportiva 2007-2008 Signor Mario Carelli,
• di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta da parte della società A.S.D. Sporting Terranova;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:
• al Sig. Mario CARELLI, già presidente pro tempore della A.S.D. Sporting Terranova, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e
quindi fino al 24 GIUGNO 2009;
• alla società A.S.D. SPORTING TERRANOVA la penalizzazione di DUE punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso.
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