COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di : Sig. CENTRO Domenico (Presidente della società A.S.C. Tropea), per rispondere della violazione di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.C. TROPEA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di : Sig. CENTRO Domenico (Presidente della società A.S.C. Tropea), per rispondere della violazione di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.C. TROPEA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore Avv. Sandro de Marco, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 2.02.2009, Prot. n° 4211/484 pf 08-09/MS/vdb: 1) il Presidente della società A.S.C. Tropea, Sig. Domenico Centro; 2) la società A.S.C. TROPEA; per rispondere rispettivamente: 1. il primo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della A.S.C. Tropea, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 9 del C.G.S.; 2. la A.S.C. Tropea, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente. Difatti, in data 22/12/08 il Presidente del C.R. Calabria inviava alla Procura Federale nota nella quale si segnalava il mancato adempimento da parte della A.S.C. Tropea nei termini previsti dall’art. 94 ter, comma 13 della N.O.I.F., della delibera assunta dal Collegio Arbitrale della L.N.D. e pubblicata sul C.U. n. 1 dell’11.10.08 con la quale la A.S.C. Tropea veniva condannata al pagamento in favore dell’allenatore Francesco Addolorato della somma di € 6.564,00. La Procura Federale esaminava gli atti allegati a detta nota tra cui anche l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata dal Comitato Regionale Regione Calabria in data 03/11/08 alla A.S.C. TROPEA che attesta che detta comunicazione è stata da questa ricevuta in data 07/11/2008 e considerato che non risultava pervenuta la quietanza di pagamento che attesta il pagamento della A.S.C. Tropea nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 13 della NOIF. riteneva la citata società assoggettabile alle sanzioni previste dall’art.8 del C.G.S.; riteneva cioè che i fatti, come sopra riassuntivamente esposti e come, con maggior completezza desumibili dagli atti, evidenziassero – a carico dei deferiti - la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 9 del C.G.S.; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 23 marzo 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il Presidente della A.S.C. Tropea Centro Domenico ed il Sig. Raffaele Pilato delegato dell’allenatore Sig. Addolorato Francesco. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: • inibizione di mesi TRE per il Presidente dell’A.S.C. Tropea Sig. Centro Domenico; • due punti di penalizzazione per la citata società da scontarsi nella stagione in corso; LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il Presidente ha ammesso l’inadempienza contestata chiedendo di poter ottemperare in tempi brevi e secondo le modalità contemplate dalle Carte Federali I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato. In particolare i fatti integrano la violazione: • dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 9 del C.G.S., da parte del Presidente della società A.S.C. Tropea, Sig. Domenico Centro, • dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente da parte della A.S.C. Tropea, per responsabilità diretta; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: • al Sig. Domenico CENTRO, quale presidente pro tempore della A.S.C. TROPEA, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e quindi fino al 24 GIUGNO 2009; • alla società A.S.C. TROPEA la penalizzazione di DUE punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso.
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